Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 8 aprile 2003, n. 14.
(1) I proventi risultanti dai ricoveri in camere speciali sono ripartiti tra l'azienda ed il personale nella proporzione 30% - 70%.
(2) La quota spettante al personale medico viene ripartita all' équipe sulla base di un apposito accordo a livello aziendale.
(3) I proventi risultanti dai ricoveri in camere speciali non possono eccedere il 15% della retribuzione individuale mensile spettante.