(1) Il personale medico ha diritto ad usufruire della mensa in connessione con l'orario di servizio.
(2) Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio e non è comunque monetizzabile.
(3) Il tempo impiegato per il consumo del pasto deve essere rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario.
(4) A decorrere dal 1° gennaio 2003 lo stesso è rideterminato in euro 3,10, senza bevanda. L'azienda può offrire la colazione al prezzo dell'importo a carico dell'azienda.
(5) L'importo di cui al comma 4 viene pagato in concomitanza con la determinazione del prezzo della mensa negli accordi di comparto dell'area della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale.
(6) Nei casi in cui il personale medico ha diritto al pasto gratuito a causa di particolari esigenze di servizio possono essere stipulate apposite convenzioni con esercizi alberghieri per la fornitura del pasto. In tale caso il personale medico interessato non ha diritto al rimborso delle spese di vitto ai sensi della disciplina sulla missione.
(7) Il personale medico che presta il proprio servizio presso una sede distaccata e non può utilizzare il servizio mensa ha diritto al buono pasto nella misura di euro 4,14.
(8) Nella contrattazione aziendale sono determinate le categorie di personale medico cui si applica il secondo comma dell'articolo 5 dell'allegato 1 del contratto collettivo intercompartimentale del 1° agosto 2002.