Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 8 aprile 2003, n. 14.
(1) Salvo quanto previsto dal presente articolo si applica la disciplina relativa all'esercizio del diritto di sciopero e salvaguardia dei servizi pubblici essenziali del contratto collettivo intercompartimentale del 25 marzo 2002.
(2) L'organizzazione sindacale che intende proclamare lo sciopero è tenuta a presentare la propria proposta per una definizione bonaria del conflitto all'Assessore alla Sanità nonché ai direttori generali delle aziende sanitarie.
(3) Per gli scioperi di durata di una giornata lavorativa viene trattenuto 1/26 del trattamento fondamentale e di posizione mensile in godimento. Per gli scioperi inferiori ad una giornata lavorativa le trattenute sono limitate all'effettiva durata. L'importo della paga oraria viene calcolato dividendo la paga giornaliera come sopra calcolata rispettivamente per 7,6 (in caso di 5 giorni lavorativi per settimana) e per 6,33 (in caso di 6 giorni lavorativi per settimana).
(4) La disciplina sui servizi essenziali da garantire in caso di sciopero da parte del personale medico è contenuta nell'allegato 1 del Contratto collettivo di comparto per il personale del Servizio Sanitario Provinciale del 28 agosto 2001.
(5) Ai servizi di cui al comma 4 si aggiunge il seguente: Servizio 118: presenza completa del personale medico.
(6) Vari altri servizi e reparti saranno definiti a livello di contrattazione aziendale.2)
L'art. 4 è stato sostituito dal Contratto collettivo 27 luglio 2004.