Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 3 giugno 2003, n. 22.
(1) Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del/la dirigente alle attività dell'Amministrazione scolastica, è prevista la possibilità di costituire a richiesta, senza oneri aggiuntivi, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori per l'approfondimento di specifiche problematiche; in particolare, dette commissioni od osservatori possono essere costituiti per la trattazione di problematiche concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione delle istituzioni scolastiche, l'osservazione sull'andamento dei processi di valutazione nonché l'ambiente, l'igiene e la sicurezza del lavoro e le attività di formazione. Tali organismi, ivi compreso il Comitato per le pari opportunità per quanto di sua competenza, hanno il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati organismi che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.