Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 3 giugno 2003, n. 22.
(1) Ai/Alle docenti incaricati/e di una direzione scolastica viene corrisposta l'indennità di funzione provinciale, calcolata secondo criteri e modalità di cui all'articolo 38, comma 3. Con decorrenza 1.1.2001 l'indennità di funzione provinciale, comprensiva del rateo della 13ma mensilità, viene corrisposta per 12 mensilità.
(2) Per i/le docenti elementari in possesso della laurea e dell'attestato di bilinguismo per ex carriera direttiva incaricati/e della direzione di una istituzione scolastica, la retribuzione di posizione viene maggiorata dell'importo mensile di euro 161,02 lordo a decorrere dal 1.9.2000.
(3) A tutti/e i/le docenti incaricati/e di una istituzione scolastica spetta la retribuzione di risultato di cui all'articolo 39.