(1) Per il periodo 1.9.2000-31.12.2000 l'indennità di funzione provinciale è attribuita secondo il contratto collettivo provinciale 16 aprile 1998. Con decorrenza dal 1.1.2001 ai/alle dirigenti scolastici/che è corrisposta, per la durata dell'incarico dirigenziale, la retribuzione di posizione mensile, per 12 mensilità, corrispondente alla differenza tra:
- a) il trattamento lordo annuale inclusa la tredicesima mensilità connesso con la posizione dell' ottava qualifica funzionale, per classi e scatti, ai sensi del contratto collettivo vigente per il personale del comparto dell'Amministrazione provinciale, comprensivo dell'indennità integrativa speciale e l'indennità di funzione provinciale di cui al successivo comma 3, e
- b) la retribuzione lorda annuale statale, comprensiva della tredicesima mensilità, di cui all' articolo 33, comma 1, lettere a), b) e c), inclusa l'indennità di bilinguismo per la carriera direttiva, anche se non spettante.
Qualora l'importo di tale differenza risultasse negativo, lo stesso non viene portato in detrazione.
(2) Per l'attribuzione della posizione di livello retributivo ai sensi del contratto collettivo provinciale si applica la disciplina relativa alla progressione professionale prevista dal vigente contratto collettivo intercompartimentale, prendendo come punto di partenza ai fini della progressione economica l'inquadramento, per classi e scatti, già attribuito in data 1° aprile 1998 per effetto della tabella di corrispondenza di cui all'allegato 1 del CCP 16 aprile 1998.
(3) Per la determinazione della retribuzione di posizione individuale l'Intendente scolastico/a competente attribuisce, a ogni singolo/a dirigente scolastico/a, l'indennità di funzione provinciale prevista per il personale dirigente provinciale, mediante l'applicazione dei coefficienti da un minimo di 0,5 ad un massimo di 1,2 secondo le modalità stabilite dal vigente contratto collettivo provinciale per il personale dirigenziale. Detto coefficiente è determinato in base ai criteri di cui all'allegato C.
(4) I nuovi criteri per la determinazione dell'indennità di funzione provinciale di cui all'allegato C trovano applicazione a decorrere dal 1.9.2001.
(5) A decorrere dall'anno scolastico 2001/02 al personale dirigenziale risultante sopranumerario in seguito all'applicazione del piano di dimensionamento di cui all'articolo 3 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, viene corrisposta per il primo anno della posizione di sopranumerarietà la retribuzione di posizione di cui al comma 1, prendendo come base di calcolo la medesima indennità di funzione provinciale precedentemente assegnata. Tale indennità viene ridotta al 50% dal secondo anno di permanenza nella posizione di sopranumerarietà.
(6) Il/La dirigente scolastico/a cui viene affidata la reggenza di una istituzione scolastica, spetta la relativa indennità di funzione provinciale nella misura del 50%.