(1) In sede di inquadramento a norma del presente contratto si garantisce, nella determinazione dell'indennità di funzione, ai direttori d'ufficio già in servizio inquadrati nella 6° qualifica funzionale il coefficiente minimo di 0,6. Ai direttori d'ufficio che prima dell'entrata in vigore del presente contratto collettivo sono inquadrati nella 7°, 8°, 8bis, 9° e 10° qualifica funzionale viene garantito il coefficiente minimo di 0,8, e, qualora abbiano 10 o più anni di anzianità di servizio, il coefficiente minimo 0,9.
(2) In sede di inquadramento a norma del presente contratto si garantisce ai direttori di ripartizione, già in servizio prima dell'entrata in vigore del presente contratto collettivo, il coefficiente minimo del 1,1 per coloro che prima dell'entrata in vigore del presente contratto collettivo erano inquadrati nell'8° qualifica funzionale, l' 1,2 a coloro che erano inquadrati nella 9° qualifica funzionale, l' 1,3 a quelli inquadrati nella 10° qualifica funzionale e l' 1,4 a quelli inquadrati nella 11° qualifica funzionale.