(1) Nei seguenti casi di risoluzione dell'incarico dirigenziale è da rispettare un termine di preavviso di tre mesi:
- recesso dell'amministrazione in base alla valutazione negativa sull'espletamento dei compiti dirigenziali nel corso dell'incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale del 4 gennaio 2000, n. 1, salvo quanto previsto al comma 2, lettera, b);
- recesso del dirigente. Tale termine può essere ridotto o escluso d'intesa tra le parti.
(2) Non è da rispettare alcun termine di preavviso in caso di:
- decadenza dall'incarico dirigenziale;
- scadenza dell'incarico dirigenziale; in tale caso è da rispettare la procedura prevista all'articolo 12 della Legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 4;
- licenziamento con provvedimento disciplinare;
- recesso dell'amministrazione dall'incarico dirigenziale con provvedimento disciplinare;
- mancato rinnovo dell'incarico dirigenziale di un dirigente chiamato dall'esterno;
- risoluzione consensuale; in tale caso spetta un'indennità sostitutiva pari allo stipendio e l'indennità di funzione di 8 mesi in caso di risoluzione del rapporto di lavoro e pari all'indennità di funzione di 8 mesi in caso di risoluzione dell'incarico dirigenziale.
(3) In caso di risoluzione dell'incarico dirigenziale per soppressione o incorporazione della struttura dirigenziale il termine di preavviso è di 8 mesi. Il decorso di tale termine non dipende dall'entrata in vigore del relativo provvedimento.
(4) Il recesso va presentato per iscritto. Il termine di preavviso decorre dal ricevimento della lettera di recesso.
(5) La parte che recede dall'incarico dirigenziale senza l'osservanza del termine di preavviso, ove prescritto, deve all'altra parte un'indennità di mancato preavviso corrispondente al periodo di preavviso non osservato.
(6) L'indennità di mancato preavviso è pari all'importo dell'indennità di funzione dovuta per il relativo periodo. Per i dirigenti chiamati dall'esterno l'indennità di mancato preavviso è pari alla retribuzione, compresa l'indennità di funzione, dovute per il relativo periodo di preavviso che termina comunque con la scadenza dell'incarico.
(7) Per il personale che non cessa dal servizio l'indennità di mancato preavviso viene corrisposta mensilmente per il periodo corrispondente al mancato preavviso. In caso d'offerta, nel corso del rispettivo periodo, di un'altra struttura dirigenziale equivalente, cessa, decorsi 30 giorni dall'offerta, la corresponsione della predetta indennità. La corresponsione cessa comunque sia con l'accettazione del nuovo incarico dirigenziale sia in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
(8) In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per decesso del dirigente, l'indennità sostitutiva del preavviso è determinata tenendo conto anche dell'indennità di funzione.
(9) Ai fini della determinazione dell'indennità di mancato preavviso spettante ai sensi del presente articolo viene presa in considerazione l'indennità di funzione connessa con l'incarico dirigenziale ricoperto, diminuita nella misura corrispondente all'assegno personale di cui all'articolo 15.