(1) Ai fini della determinazione della misura del normale compenso orario di cui all'articolo 82, comma 3 del contratto collettivo intercompartimentale del 1° agosto 2002 si tiene conto anche dell'indennità di funzione attribuita con l'incarico dirigenziale, salvo il rispetto del seguente limite:
- compenso orario massimo spettante per livello retributivo: fino a 17 scatti.
(2) In sede di determinazione degli obiettivi annuali vengono concordate con il singolo dirigente le ore di lavoro straordinario disponibili per l'anno relativo.
(3) Le ore di lavoro straordinario remunerate non possono superare, per ciascun dirigente, il numero di 300 ore annuali.
(4) Il lavoro straordinario può, a richiesta del dirigente e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con riposi sostitutivi.
(5) La misura del normale compenso orario è determinata mediante la divisione dello stipendio mensile spettante per livello retributivo, classe o scatto, compresa l'indennità integrativa speciale e l'indennità di funzione, per il coefficiente 160.
(6) La misura del compenso per lavoro straordinario è determinata aumentando il normale compenso orario di cui al comma 5 del 30 per cento.