(1) Il personale di cui all'articolo 1 viene inquadrato a decorrere 1° gennaio 2002, nei livelli retributivi di cui all'articolo 25 del contratto di comparto della rispettiva qualifica funzionale di appartenenza.
(2) L'inquadramento nel livello retributivo inferiore o superiore di cui all'articolo 25 avviene nel rispetto del maturato economico formato:
- a) dallo stipendio mensile spettante per livello, classi e scatti, compresi l' indennità provinciale del 35 per cento, il salario di omogeneizzazione e la quota percentuale dell'ex-fondo "D" così determinata:
- - 0% fino al 3° anno di effettivo servizio,
- - 50% dal 4° all'8° anno di effettivo servizio;
- - 80% dal 9° al 16° anno di effettivo servizio;
- - 100% dal 17° anno di effettivo servizio;
- Per la determinazione dell' effettivo anno di servizio si tiene conto dei servizi prestati presso ente.
- b) dall' indennità di incremento dell'utilizzazione delle strutture e degli impianti e della efficienza dei servizi di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, se spettante;
- c) dall' indennità di incremento, della utilizzazione delle strutture e degli impianti, di cui all'articolo 57, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, se spettante;
- d) dall' indennità per il personale infermieristico di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, se spettante;
- e) dall' indennità della professione infermieristica di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, se spettante, fino a concorrenza dell'indennità di cui all'articolo 50, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384. Il restante importo è corrisposto in forma di assegno ad personam e per dodici mensilità.
In caso di inquadramento in un livello retributivo cui corrisponda una indennità integrativa speciale di importo inferiore a quella in godimento, la relativa differenza è aggiunta al maturato economico ai fini dell'inquadramento.
(3) Qualora la differenza tra il maturato economico stabilito ai sensi dei commi 1 e 2 e lo stipendio di livello attribuito in sede di inquadramento superi il 50 per cento dell'importo corrispondente alla classe del rispettivo livello retributivo inferiore (3 per cento), tale maggiore importo viene detratto fino a concorrenza dal fondo - "D" di cui al comma 1, lettera a). Qualora la relativa differenza sia, invece, inferiore al 50 per cento dell'importo corrispondente alla classe medesima, il fondo - "D"di cui al comma 1, lettera a) viene aumentato per l'importo necessario per raggiungere il 50 per cento dell'importo corrispondente alla classe di cui sopra.
(4) Ai fini del comma 3 l'ex fondo - "D" viene trasformato in assegno ad personam e viene ridotto in sede di attribuzione di ogni nuova posizione connessa con la progressione economica nel livello di appartenenza per il valore corrispondente al 50 per cento della maggiorazione economica derivante dall'attribuzione della nuova posizione di livello.
(5) Ai fini dei commi 3 e 4 per il personale che partecipa al fondo - "C", la quota teorica del fondo "D" corrispondente alla qualifica funzionale di appartenenza, viene scorporata dal fondo - "C", inteso quale somma complessiva dei compensi erogati connessi all'effettuazioine di plusorario.
(6) In sede di attribuzione del nuovo trattamento economico non vengono presi in considerazione i periodi di servizio che hanno già avuto riflessi sul trattamento economico presso gli enti di cui all'articolo 1 del contratto collettivo di intercomparto del 29.07.1999.