In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

n') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001 1)
Contratto collettivo di comparto per il personale del Servizio Sanitario Provinciale escluso il personale dell'area medica e medico veterinaria e della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale per il periodo 1997-2000

Visualizza documento intero
1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 11 settembre 2001, n. 37.

Art. 46 (Aggiornamento professionale del personale)

(1) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

(2) Obiettivo dell'aggiornamento è il costante miglioramento della qualità dei servizi delle aziende sanitarie.

(3) Nella programmazione ed esecuzione dello aggiornamento si persegue nell'ordine la realizzazione delle strategie e degli obiettivi del piano sanitario provinciale, di quelli dell'azienda sanitaria ed infine di quelli dell'unità organizzativa. I relativi contenuti sono quindi da valutare come aggiornamento obbligatorio del personale. L'aggiornamento obbligatorio viene proposto ai seguenti livelli:

  • a)  Manifestazioni di aggiornamento obbligatorio interno:
    Sono considerate tali le manifestazioni che risultano nei programmi di aggiornamento a livello provinciale ed a livello di azienda sanitaria; questi ultimi vengono predisposti in base ai contenuti dei primi. Inoltre sono considerati tali le manifestazioni prescritte da disposizioni di legge ed in particolare dal decreto legislativo 626/94 i.f.v.
  • b)  Manifestazioni di aggiornamento obbligatorio esterno:
    Sono considerate tali le manifestazioni che non vengono proposte a livello dell'amministrazione provinciale o a livello di azienda sanitaria, ma che corrispondono ai contenuti dei programmi di cui sopra e realizzano gli obiettivi di cui al comma 3.

(4) I responsabili delle aziende sanitarie e delle loro unità organizzative assumono il compito di incentivare l'aggiornamento dei dipendenti sia al fine di aumentare le competenze proprie e dei propri collaboratori con riferimento alle continue esigenze di miglioramento della qualità, sia al fine di realizzare gli obiettivi di cui sopra.

(5) Gli uffici aggiornamento delle aziende sanitarie verificano e valutano i risultati delle manifestazioni formative organizzate a livello aziendale e l'ufficio formazione del personale sanitario provinciale quelle organizzate a livello provinciale.

(6) L'ufficio provinciale di cui sopra, in collaborazione con gli uffici aggiornamento delle aziende sanitarie elabora metodologie e strumenti di valutazione adeguati. La verifica dei risultati formativi del singolo collaboratore avviene tramite un colloquio personale con il diretto superiore.Valutazioni negative devono essere espresse per iscritto.

(7) Ogni dipendente è obbligato a formarsi e ad aggiornarsi. Si applicano i criteri e la disciplina determinate dalla commissione provinciale di formazione continua, di cui all'articolo 49 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7. Per il personale, al quale non si applica la disciplina di cui sopra, si determina la seguente regolamentazione:

  • 1)  il personale fino al 4° livello funzionale per una durata minima di 4 ore per anno solare,
  • 2)  il personale del 4° e 5° livello funzionale per una durata minima di 8 ore per anno solare,
  • 3)  il personale oltre il 6° livello funzionale per una durata minima di 16 ore per anno solare.

Nel monte ore di cui sopra non è incluso l'aggiornamento facoltativo di cui al successivo comma 10 e il relativo tempo di viaggio per l'aggiornamento obbligatorio.

(8) Il tempo impiegato dal dipendente per l'aggiornamento obbligatorio è considerato come orario di servizio in base alla vigente disciplina riguardante l'istituto della missione e, quanto al rimborso delle spese, fino all'esaurimento dei mezzi finanziari disponibili. Questa regolamentazione si applica anche al personale con orario di servizio a tempo parziale indipendentemente dall'ammontare delle ore e dalla distribuzione settimanale dell'orario di servizio.

(9) In ogni azienda sanitaria viene istituito il comitato tecnico per l'aggiornamento professionale. Al fine di garantire la collaborazione ed i flussi informativi ottimali fra l'ufficio formazione del personale sanitario della Provincia e gli uffici per l'aggiornamento delle aziende sanitarie, il comitato tecnico aziendale è così composto:

  • a)  dal responsabile dell' ufficio aggiornamento dell'azienda sanitaria;
  • b)  dai membri del gruppo di lavoro provinciale per l' aggiornamento, che in quella sede rappresentano la loro azienda sanitaria nonché la loro categoria professionale;
  • c)  da ulteriori esperti nominati dal direttore generale, il cui numero dipende della complessità dei servizi.

Il presidente del comitato tecnico viene eletto dai membri del comitato. Il comitato adotta le proprie decisioni a maggioranza. In caso di parità di voto decide il voto del presidente. Il comitato decide autonomamente del proprio metodo di lavoro e informa il direttore generale dell'azienda di appartenenza nonché l'ufficio per la formazione del personale sanitario sulle decisioni prese (elezione del presidente e metodo di lavoro).

(10) Il comitato predetto ha le seguenti competenze e compiti principali:

  • a)  elabora in accordo con il direttore generale sulla base dei programmi di aggiornamento della Provincia i programmi di aggiornamento aziendale;
  • b)  elabora in accordo con il direttore generale i criteri per la distribuzione dei mezzi finanziari a disposizione;
  • c)  elabora in accordo con il direttore generale i piani annuali di distribuzione dei mezzi finanziari a disposizione;
  • d)  decide sulle domande di partecipazione a manifestazioni di aggiornamento obbligatorio esterne e facoltative, presentate dai dirigenti e dai dipendenti;
  • e)  determina in accordo con il direttore generale le priorità annuali nell' aggiornamento sulla base degli obiettivi di cui al comma 3, quale orientamento alla dirigenza dell'azienda;
  • f)  elabora in accordo con il direttore generale i criteri per la concessione di contributi per le spese per l' aggiornamento facoltativo;
  • g)  predispone proposte di criteri di distribuzione dei permessi retribuiti per motivi di studio. In caso di rigetto della domanda, il dipendente può rivolgersi al direttore generale, il quale decide in via definitiva.

Ai sensi dell'articolo 72 dell'accordo intercompartimentale vigente le organizzazioni sindacali sono sentite nelle decisioni di cui alle lettere a, b, c, e, f e g nonché sui criteri di applicazione della lettera d del presente comma. La partecipazione ad una manifestazione di aggiornamento obbligatoria interna ai sensi del comma 3, lettera a) viene concordata fra il collaboratore ed il diretto superiore.

(11) Le aziende sanitarie possono promuovere l'aggiornamento facoltativo dei dipendenti nelle seguenti forme:

  • a)  concessione di un congedo straordinario retribuito, il quale, salvo casi eccezionali non può superare i 5 giorni all' anno;
  • b)  concessione di un contributo per le spese sostenute. Per incentivare la formazione continua il contributo per le spese sostenute può essere concesso anche al personale temporaneamente non in servizio a condizione che la partecipazione ad una manifestazione di aggiornamento sia compatibile con la causa dell' assenza.

Le due forme di sostegno sono compatibili tra di loro.

(12) La frequenza dell'aggiornamento facoltativo può essere autorizzata soltanto se compatibile con le esigenze di servizio e se è nell'interesse del servizio stesso. L'interesse del servizio viene accertato dal superiore competente.

(13) Le aziende sanitarie determinano il fondo da destinare al finanziamento della formazione e dell'aggiornamento per ogni anno solare. Il fondo annuale per la formazione viene determinato all'inizio di ogni anno ed è composto dalle seguenti quote:

  • -  dal 2 percento degli elementi retributivi conferiti al personale dell' area di comparto nell'anno precedente e destinati al calcolo della tredicesima mensilità, esclusi gli oneri sociali dell'area contrattuale di riferimento;
  • -  dall' importo eventualmente non utilizzato nell'anno precedente;
  • -  dai mezzi finanziari di cui alla deliberazione della Giunta provinciale concernente la suddivisione e destinazione delle entrate derivanti dalle sperimentazioni scientifiche dei farmaci nelle aziende sanitarie.

Con questi mezzi viene finanziato anche l'acquisto di libri, riviste specializzate ed altri strumenti necessari per la formazione continua dei dipendenti. Una quota pari al 10 percento del fondo per l'aggiornamento è a disposizione del direttore generale quale fondo di riserva per il finanziamento di iniziative di aggiornamento di importanza rilevante e impreviste. Qualora la quota non dovesse essere utilizzata nel medesimo anno finanziario, questa potrà essere utilizzata anche per il finanziamento di altre iniziative di aggiornamento.

(14) Le parti contraenti garantiscono l'applicazione uniforme della normativa di cui sopra in tutte le aziende sanitarie.

(15) Le aziende sanitarie possono stipulare convenzioni con istituti di formazione pubblici o privati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo.

(16) Il presente articolo si applica a partire dal 1° gennaio 2002.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
ActionActiond) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
ActionActione) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
ActionActione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
ActionActionf) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
ActionActionf) Contratto collettivo 13 aprile 1999
ActionActiong) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
ActionActiong) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
ActionActionh) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
ActionActioni) Contratto collettivo 28 agosto 2001
ActionActionj) Contratto collettivo 25 marzo 2002
ActionActionj) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
ActionActionk) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
ActionActionk) Contratto di comparto4 luglio 2002 
ActionActionl) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
ActionActionl) Contratto collettivo 3 ottobre 2002
ActionActionm) Contratto collettivo9 dicembre 2002
ActionActionm) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
ActionActionn) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
ActionActionn) Contratto collettivo13 marzo 2003
ActionActiono) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActiono) Testo unicodel 23 aprile 2003 
ActionActionp) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionp) Contratto collettivo 16 maggio 2003
ActionActionq) Contratto collettivo 17 settembre 2003
ActionActionr) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionr) Contratto di comparto5 novembre 2003
ActionActions) Contratto collettivo 13 luglio 2004
ActionActions) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
ActionActiont) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
ActionActiont) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionu) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
ActionActionu) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
ActionActionv) Contratto collettivo 14 giugno 2005
ActionActionv) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionw) Contratto collettivo 4 agosto 2005
ActionActionw) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionx) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionx) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionz) Contratto collettivo8 marzo 2006 
ActionActionz) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiona') Contratto collettivo 21 giugno 2006
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') Contratto collettivo6 ottobre 2006
ActionActiond') Contratto collettivo 5 luglio 2007
ActionActiond') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActione') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
ActionActione') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionf') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActiong') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionh') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
ActionActionh') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActioni') Contratto collettivo 23 novembre 2007
ActionActioni') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionj') Contratto collettivo12 febbraio 2008
ActionActionj') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionk') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionk') Contratto collettivo 22 aprile 2008
ActionActionl') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
ActionActionm') Contratto collettivo3 febbraio 2009
ActionActionm') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
ActionActionn') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionRelazioni sindacali
ActionActionRapporto di lavoro
ActionActionAssetto giuridico ed economico
ActionActionDisposizioni varie
ActionActionArt. 45 (Banca ore)
ActionActionArt. 46 (Aggiornamento professionale del personale)
ActionActionArt. 47 (Servizio mensa)
ActionActionArt. 48 (Rimborso spese per visite mediche)
ActionActionArt. 49 (Abbigliamento di servizio)
ActionActionArt. 50 (Istituzione del collegio di conciliazione per il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro)
ActionActionArt. 51 (Incentivazione della produttività e plusorario)
ActionActionArt. 52 (Copertura assicurativa)
ActionActionArt. 53 (Prestazioni di consulenza)
ActionActionNorme transitorie ed abrogaziuone di norme
ActionActionDisciplina dei servizi essenziali da garantire in caso di sciopero
ActionActionTrattamento giuridico ed economico del personale appartenent ai profili professionali del servizio sanitario provinciale
ActionActionStipendio annuo ed indennità integrativa speciale nonché progressione in carriera con decorrenza 1° gennaio 2002
ActionActionn') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
ActionActionp') Contratto di comparto11 novembre 2009
ActionActionq') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
ActionActionr') Contratto collettivo24 novembre 2009
ActionActions') Accordo24 novembre 2009
ActionActiont') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
ActionActionw') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
ActionActionb'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
ActionActiond'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActiong'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
ActionActionh'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActionl'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
ActionActionn'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
ActionActionw'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico