Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 agosto 1999, n. 40.
(1) La delegazione sindacale per la contrattazione intercompartimentale è composta dalla rappresentanza sindacale rappresentativa tra il personale dei singoli comparti ai sensi del comma 2. All'inizio della contrattazione collettiva le parti negoziali concordano la composizione numerica delle delegazioni.
(2) Per la contrattazione intercompartimentale sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali, anche associate, che abbiano un numero di iscritti non inferiore al dieci per cento del personale in almeno un comparto di contrattazione o non inferiore al 5% del personale in almeno 2 comparti di contrattazione.
(3) La rappresentatività sindacale viene accertata, previo confronto con le organizzazioni sindacali, dalla delegazione delle Amministrazioni pubbliche con riferimento agli iscritti risultanti dalle deleghe conferite alle amministrazioni per la ritenuta del contributo sindacale al 30 novembre di ogni anno. Tale rappresentatività è valida per l'anno solare successivo.
(4) Della delegazione sindacale di cui al comma 1 fa comunque parte un rappresentante di ogni confederazione sindacale con non meno di 5000 iscritti tra i lavoratori della provincia di Bolzano, se non già rappresentata ai sensi dei precedenti commi.