(1) L’incarico ambulatoriale, sommato ad altre attività compatibili svolte in base ad altro rapporto, non può superare l'impegno orario settimanale di 38 ore ed è espletabile presso più posti di lavoro e/o più Comprensori del Servizio sanitario provinciale.
(2) Anche ai fini dell'applicazione delle norme regolanti il massimale orario di attività settimanale espletabile dallo specialista, il Comitato zonale, tiene e aggiorna un apposito schedario nel quale vengono registrati i nominativi di tutti gli specialisti, l'orario di attività e le modalità di svolgimento presso ciascuna e l'anzianità dell'incarico ambulatoriale.
(3) Di ogni mutamento del presidio sanitario cui lo specialista sia stato assegnato, del numero delle ore di attività, delle modalità di svolgimento dell'orario e del conferimento dei nuovi incarichi, i Comprensori daranno comunicazione entro dieci giorni al Comitato zonale, indicandone la decorrenza
(4) Il Comitato zonale, qualora accerti situazioni di irregolarità, ha l'obbligo di informare i Comprensori interessati affinchè, sentito lo specialista, l'orario complessivo di attività ambulatoriale sia ricondotto alla misura massima prevista.
(5) Il Comitato zonale, qualora accerti situazioni non conformi alle norme, formula ai Comprensori interessati proposte idonee ad assicurare il rispetto del presente accordo.