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In vigore al: 11/09/2012

d) Accordo5 maggio 2009 1)
Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali - parte normativa - (valido dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010)
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Pubblicato nel B.U. 26 maggio 2009, n. 22.

Art. 2 (Incompatibilità)

(1) Ai sensi del punto 6 dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo lo specialista ambulatoriale che:

  • a)  abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale;
  • b)  sia iscritto negli elenchi dei medici di medicina generale;
  • c)  sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta e abbia concorso in una branca diversa dalla pediatria;
  • d)  eserciti la professione medica con rapporto di lavoro autonomo retribuito forfettariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al Servizio sanitario e che non adottino le clausole normative ed economiche del presente Accordo rispettivamente del relativo accordo nazionale, ad eccezione dell’attività presso i Servizi odontoiatrici ospedalieri nei giorni festivi e prefestivi;
  • e)  operi a qualsiasi titolo nelle case di cura accreditate e convenzionate con il Servizio sanitario. Il Comprensorio può comunque autorizzare, sino a revoca, lo specialista all'esercizio professionale nelle case di cura accreditate e convenzionate qualora esso non sia in grado di assicurare con i propri mezzi un’adeguata assistenza ospedaliera nella disciplina. Qualora la casa di cura accreditata e convenzionata si trovi nel territorio di un altro Comprensorio, l’autorizzazione avviene d’intesa tra i Comprensori;
  • f)  svolga attività medico - fiscali nell’ambito del Comprensorio con il quale è instaurato il rapporto di lavoro convenzionale;
  • g)  sia titolare di un rapporto convenzionale instaurato ai sensi dell'articolo 8-quinques del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche;
  • h)  sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore, direttore, responsabile di strutture convenzionate con il Servizio sanitario ai sensi dell’articolo 8-quinques del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche, o accreditate ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche;
  • i)  operi, a qualsiasi titolo, in presidi, stabilimenti o istituzioni private convenzionate o accreditate con i Comprensori per l’esecuzione di prestazioni specialistiche effettuate in regime di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'articolo 43 della legge n. 833/78 e dell'articolo 8-ter del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche, con esclusione dei consultori familiari convenzionati;
  • k)  sia titolare di incarico nei servizi di guardia medica.

(2) Il medico è tenuto a segnalare sollecitamente al Comprensorio l’insorgere di eventuali situazioni di incompatibilità.

(3) Il verificarsi, nel corso dell'incarico, di una delle condizioni di incompatibilità di cui al comma 1 determina la revoca dell'incarico.

(4) Il provvedimento di revoca dell'incarico è adottato dal Comprensorio, sentito il Comitato zonale e lo specialista interessato.

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