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In vigore al: 11/09/2012

d) Accordo5 maggio 2009 1)
Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali - parte normativa - (valido dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010)
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Pubblicato nel B.U. 26 maggio 2009, n. 22.

Art. 15 (Prestazioni di attività esterna)

(1) Il Comprensorio può chiedere allo specialista ambulatoriale di svolgere l'attività professionale al di fuori della sede abituale di lavoro quale risulta dalla lettera di incarico (attività esterna).

(2) Le prestazioni specialistiche in regime di attività esterna sono finalizzate alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, e possono essere svolte dallo specialista presso:

  1. il domicilio del paziente;
  2. lo studio professionale del medico di fiducia convenzionato;
  3. le altre strutture pubbliche del Servizio Sanitario (consultori, residenze protette, servizi socio-assistenziali di tipo specialistico, ecc.), comunità terapeutiche, scuole, fabbriche, ecc.;
  4. gli ospedali pubblici del Servizio Sanitario.

(3) L'attività esterna è svolta di norma al di fuori dell'orario di servizio a carattere occasionale o periodico programmato, ed è preventivamente convenuta con lo specialista interessato.

(4) Il Comprensorio può chiedere allo specialista la disponibilità a svolgere attività esterna anche durante il suo orario di servizio, sempreché ricorrano oggettive condizioni di fattibilità.

(5) L'attività esterna è richiesta ed autorizzata dal Comprensorio.

(6) Per lo svolgimento di attività esterna, a carattere occasionale o periodico programmato, allo specialista è attribuito un emolumento forfettario aggiuntivo calcolato sul compenso orario iniziale dovuto ai sensi dell'articolo 3 dell’accordo a livello provinciale per i medici specialisti ambulatoriali – parte economica -, sottoscritto sulla base della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1161 del 7 aprile 2008, rapportato al tempo di esecuzione di 90 minuti per ciascuna prestazione. Qualora in occasione di un singolo accesso vengano eseguite una pluralità di prestazioni, per ciascuna prestazione successiva alla prima il tempo di esecuzione è determinato in 20 minuti.

(7) Per lo svolgimento di attività esterna durante l'orario di servizio, allo specialista è attribuito un emolumento forfettario aggiuntivo calcolato sul compenso orario iniziale dovuto ai sensi dell'articolo 3 dell’accordo a livello provinciale per i medici specialisti ambulatoriali – parte economica-, sottoscritto sulla base della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1161 del 7 aprile 2008, rapportato al tempo di esecuzione di 60 minuti per ciascuna prestazione. Qualora in occasione di un singolo accesso vengano eseguite una pluralità di prestazioni, per ciascuna prestazione successiva alla prima il tempo di esecuzione è determinato in 20 minuti.

(8) Se l’attività esterna viene svolta al di fuori del comune sede di servizio spetta il rimborso delle spese di accesso. Se l’attività esterna viene svolta al di fuori del normale orario di servizio il tempo impiegato viene conteggiato come prolungamento d’orario.

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