(1) Lo specialista che presta la propria attività per il Comprensorio deve:
- attenersi alle disposizioni che il Comprensorio emana per il buon funzionamento dei presidi ed il perseguimento dei fini istituzionali;
- attenersi alle disposizioni contenute nel presente Accordo;
- osservare l'orario di attività indicato nella lettera di incarico.
(2) I Comprensori provvedono al controllo dell'osservanza dell'orario con gli stessi sistemi di rilevazione della presenza in servizio adottati per i medici dipendenti.
(3) A seguito dell'inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate delle trattenute mensili sulle competenze dello specialista inadempiente, previa rilevazione contabile, sulla documentazione in possesso del Comprensorio delle ore di lavoro non effettuate.
(4) Poiché l'inosservanza dell'orario è fonte di disservizio, ripetute infrazioni in materia devono essere contestate per iscritto allo specialista da parte del Comprensorio; in caso di recidiva o persistenza il Comprensorio deferisce lo specialista al Collegio arbitrale per i provvedimenti disciplinari.
(5) Gli specialisti già in servizio, nel prendere visione presso il luogo di lavoro del presente Accordo, rilasciano esplicita dichiarazione di accettazione dell'Accordo stesso.
(6) Il rifiuto di rilasciare la suddetta dichiarazione comporta l'automatica decadenza dall'incarico.
(7) Lo specialista che presta la propria attività per il Comprensorio deve inoltre assolvere ai seguenti compiti, fermo restante il rispetto dei doveri deontologici:
- a) assicurare il consulto con il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta, previa autorizzazione del Comprensorio;
- b) assicurare il consulto specialistico interdisciplinare;
- c) rispondere ai quesiti clinici compilando il referto specialistico da inviare al richiedente in busta chiusa;
- d) utilizzare i referti degli accertamenti diagnostici effettuati in altri presidi sanitari, compatibilmente con le condizioni cliniche in atto del soggetto, evitando la duplicazione inutile e non necessaria delle prestazioni sanitarie;
- e) compilare le proposte motivate di ricovero corredandole degli accertamenti eseguiti o in possesso del paziente;
- f) adeguarsi alle disposizioni del Comprensorio in tema di interventi sanitari di preospedalizzazione e di dimissione protetta;
- g) prescrivere direttamente accertamenti strumentali e non, di carattere specialistico, evidenziando il dubbio o quesito diagnostico, nonché fornire ogni altro dato utile a qualificare l'indagine e abbreviare il tempo di diagnosi;
- h) usare le attrezzature diagnostiche e terapeutiche fornite dal Comprensorio comunicando al responsabile del Servizio eventuali avarie;
- i) partecipare alle attività di rilevamento epidemiologico con fini preventivi per la preparazione, lo studio e la programmazione delle indagini statistico-sanitarie;
- l) informare il medico di base del risultato diagnostico raggiunto, suggerendo eventualmente la terapia;
- m) assumere in cura il paziente su proposta del medico curante o direttamente nei casi in cui lo ritenga necessario, dandone motivata comunicazione al curante;
- n) redigere, a richiesta degli interessati, certificati prognostici in dipendenza di malattia di propria competenza specialistica diagnosticata nel presidio, ovvero i certificati attestanti la frequenza del presidio specialistico ai fini sanitari;
- o) collaborare alle attività di farmacovigilanza pubblica;
- p) partecipare alle attività connesse alla realizzazione di progetti-obiettivo e delle azioni programmate;
- q) partecipare alla correlazione con i settori della Sanità pubblica specie per quanto concerne gli obiettivi di preospedalizzazione e di dimissione protetta.
(8) Le articolazioni organizzative del distretto finalizzate all’integrazione professionale sono anche le équipes territoriali. Le équipe territoriali sono strumenti attuativi della programmazione sanitaria, per l’erogazione dei livelli essenziali e appropriati di assistenza e per la realizzazione di specifici programmi e progetti assistenziali di livello nazionale, provinciale e aziendale.
(9) Nell'attività di diagnosi e cura, prevenzione e riabilitazione il medico specialista è tenuto alla compilazione dei referti sull'apposito modulo e con apposizione di firma e timbro che rechi anche la qualifica specialistica.
(10) Per le proposte di indagini specialistiche e le prescrizioni di specialità farmaceutiche e di galenici lo specialista ambulatoriale utilizza il ricettario del servizio sanitario provinciale, nel rispetto della normativa statale e provinciale vigente.
(11) Lo specialista ambulatoriale convenzionato adotta le disposizioni provinciali in merito alle modalità di prescrizione ed erogazione delle specialità medicinali in relazione a particolari condizioni di malattia, in analogia a quanto previsto per i medici dipendenti.