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In vigore al: 11/09/2012

c) Accordo15 settembre 2008 1)
Accordo a livello rpovinciale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta
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FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Titoli per la formazione delle graduatorie

(1) I titoli valutabili ai fini della formazione delle graduatorie sono elencati qui di seguito con l'indicazione del punteggio (p.-punti) attribuito a ciascuno di essi:

I - TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO:

  1. specializzazioni in pediatria o discipline equipollenti ai sensi delle vigenti disposizioni:per ciascuna specializzazione .......p. 4,00
  2. libere docenze in pediatria o discipline equipollenti ai sensi delle vigenti disposizioni:per ciascuna libera docenza......................... p. 2,00
  3. specializzazioni in discipline affini alla pediatria ai sensi delle vigenti disposizioni:per ciascuna specializzazione ..................... p. 2,00
  4. libere docenze in discipline affini alla pediatria ai sensi ai sensi delle vigenti disposizioni:per ciascuna libera docenza ......................... p. 1,00
  5. specializzazioni o libere docenze in discipline diverse da quelle previste alle lettere a) e b):Per ciascuna specializzazione o libera docenza ............................................................... à..p. 0,20
  6. tirocinio abilitante svolto ai sensi della legge n. 148 del 18 aprile 1975 ..................................p. 0,30
  7. titolo di animatore di formazione riconosciuto dalla Provincia o rilasciato da soggetti accreditati dal Ministero della Salute o dalla Provincia..........................p. 0,30

II - TITOLI DI SERVIZIO

  1. attività di specialista pediatra di libera scelta convenzionato ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 833/1978, e dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni e dell'articolo 7-bis della legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14e successive modifiche, compresa quella svolta in qualità di associato o di sostituto (anche per attività sindacale):per ciascun mese complessivo ..................... p. 0,20(per l'attività sindacale il mese è ragguagliato a 96 ore);
  2. servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato nella medicina dei servizi o svolto, anche a titolo di sostituzione, nei servizi di guardia medica e di continuità assistenziale e nell'emergenza sanitaria territoriale,in forma attiva:per ciascun mese ragguagliato a 96 ore di attività ......................................................................p. 0,10(per ciascun mese solare non può essere considerato un numero di ore superiore a quello massimo consentito dall'accordo nazionale relativo al settore);
  3. attività medica nei servizi di assistenza stagionale nelle località turistiche organizzati dalle Regioni, Province, Aziende o dai Comprensori:per ciascun mese complessivo, ragguagliato a 96 ore di attività:................................p. 0,10
  4. servizio militare di leva (o sostitutivo nel servizio civile) svolto dopo il conseguimento del diploma di laurea in medicina:Per ciascun mese ......................................... p. 0,05
  5. attività di specialista pediatra svolta all'estero ai sensi della legge 10 luglio 1960 n. 735, e successive modificazioni, e del decreto ministeriale 1° settembre 1988, n. 430:Per ciascun mese complessivo.................... p. 0,10
  6. attività di pediatra svolta a qualsiasi titolo presso strutture sanitarie pubbliche non espressamente contemplate nei punti che precedono:Per ciascun mese complessivo..................... p. 0,05

III - PUNTI PER LA RESIDENZA:

  1. attribuzione di punti 6 a coloro che nella località carente per la quale concorrono abbiano la residenza fin da tre anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda per la copertura delle zone carenti;
  2. attribuzione di punti 20 ai medici residenti nell'ambito della Provincia da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda per la copertura delle zone carenti.

(2) Ai fini del calcolo dei punteggi relativi ai titoli di servizio si procede secondo le seguenti modalità: relativamente al servizio di guardia medica e continuità assistenziale, al servizio di assistenza medica stagionale nelle località turistiche, alla medicina dei servizi e alle attività programmate per ciascun mese solare non può essere considerato un numero di ore superiore a 96; qualora il medico svolga meno di 96 ore per più mesi, tali ore vengono sommate e divise per 96; il resto, qualora risulti superiore a 48, viene valutato come mese intero. Relativamente agli altri titoli di servizio, i giorni di servizio prestati nell'arco dell'anno vengono sommati e divisi per 30; il resto, se superiore a 15 giorni, viene valutato come mese intero.

(3) I titoli di servizio sono cumulabili purchè non si riferiscano ad attività svolte negli stessi periodi. In tale caso è valutato il titolo che comporta il punteggio più alto. Le attività di servizio eventualmente svolte durante i periodi formativi non sono valutabili. A parità di punteggio complessivo prevalgono nell'ordine l'anzianità di specializzazione, il voto di specializzazione, e infine, la minore età.

(4) Non sono valutabili attività che non siano espressamente previste dal presente allegato.

1)

Pubblicato nel Supplemento n. 1 al B.U. 30 settembre 2008, n. 40.

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