Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 9 gennaio 2008, n. 2.
(1) Il medico deve essere sospeso dagli incarichi della medicina generale:
(2) Il medico è sospeso dall'attività di medicina generale:
(3) Il medico in stato di gravidanza, convenzionato ai sensi del presente accordo, può richiedere la sospensione dell'attività convenzionale per tutto o parte del periodo previsto come obbligatorio per i lavoratori dipendenti e con sostituzione totale o parziale della propria attività lavorativa.
(4) Nei casi di cui ai commi 2 e 3 la sospensione non comporta l'interruzione del rapporto convenzionale nè la soluzione di continuità del rapporto stesso ai fini dell'anzianità di servizio.
(5) Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c) e d) il Comprensorio provvede direttamente alla sostituzione del medico retribuendo direttamente ed integralmente il sostituto. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 il medico deve farsi sostituire seguendo le modalità stabilite dall'articolo 18.