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In vigore al: 11/09/2012

e) Accordo 11 dicembre 2007 1)
Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. Valido dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010

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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 9 gennaio 2008, n. 2.

Art. 13 Esercizio del diritto di sciopero
Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione

(1) Nel campo dell'assistenza primaria sono prestazioni indispensabili ai sensi della legge n. 146/1990, articolo 2, comma 2, le visite domiciliari urgenti e l'assistenza programmata ai malati terminali e nel campo della continuità assistenziale sono prestazioni indispensabili le visite domiciliari urgenti.

(2) Le prestazioni di cui sopra, in caso di sciopero della categoria dei medici di medicina generale, verranno garantite, nel rispetto della legge 12.6.1990, n. 146, con una delle seguenti modalità, liberamente decise dai sindacati firmatari del presente accordo, previa comunicazione, ai Comprensori, all'Assessorato alla Sanità e per conoscenza al Commissariato del Governo:

  • a)  Ogni medico di assistenza primaria scioperante risponde in prima persona nei confronti dei propri pazienti, garantendo l' effettuazione delle prestazioni indispensabili previste dalla legge a tariffa libero professionale o gratuitamente (in caso di sciopero parziale);
  • b)  I medici di assistenza primaria scioperanti indicano i nominativi di alcuni di loro che, a turno, garantiranno le prestazioni indispensabili, a tariffa libero professionale;
  • c)  i medici della continuità assistenziale scioperanti indicano i nominativi di coloro che garantiranno le prestazioni indispensabili a tariffa libero professionale.

(3) Il diritto di sciopero delle organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale è esercitato con un preavviso minimo di 10 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso, indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro. La proclamazione di scioperi relativi a vertenze sindacali, deve essere comunicata al Comprensorio. In caso di revoca di uno sciopero già indetto, le organizzazioni sindacali devono darne tempestiva comunicazione al Comprensorio.

(4) I medici di medicina generale che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo commettono infrazione da valutare ai sensi dell'articolo 11.

(5) Le Organizzazioni sindacali si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero:

  • a)  nel mese di agosto;
  • b)  nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;
  • c)  nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali;
  • d)  nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
  • e)  nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.

(6) In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravità e di calamità naturali gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.

(7) In caso di astensione dall'attività assistenziale in dipendenza di agitazioni indette dai Rappresentanti Sindacali dei Medici di Medicina Generale firmatari del presente accordo, il medico convenzionato è tenuto a comunicare per iscritto al Comprensorio con almeno 24 ore di preavviso, l'eventuale non adesione all'agitazione stessa. La mancata comunicazione comporta la trattenuta del compenso relativo al periodo di astensione dall'attività convenzionata.

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