Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 9 gennaio 2008, n. 2.
(1) Il medico segnala al Comprensorio tramite apposito riepilogo, il cognome e il nome dell'assistito e il numero degli accessi effettivamente avvenuti sulla base di quanto concordato.
(2) Previo riscontro tra il programma concordato e gli accessi indicati dal medico, il pagamento delle prestazioni deve avvenire entro 50 giorni dalla consegna del riepilogo, che di norma deve essere effettuata entro il 10 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni stesse. Se il riepilogo viene consegnato al Comprensorio dopo il 10 del mese, la consegna si intende effettuata il mese successivo.
(3) Effettuato il riscontro tra il programma concordato e gli accessi indicati dal medico, i documenti sono inoltrati al competente servizio del Comprensorio per la liquidazione.
(4) Il numero degli accessi segnalati dal medico deve trovare riscontro nella quantità degli accessi annotati dal medico sulla scheda degli accessi presso il domicilio degli assistiti;
(5) In caso di discordanza fa fede quanto risulta dalla scheda degli accessi.