Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 9 gennaio 2008, n. 2.
(1) Al medico di medicina generale oltre all'ordinario trattamento economico è corrisposto un compenso ammontante ad Euro 42,82 per accesso per l'assistenza integrata di primo livello ed Euro 55,00 per accesso per l'assistenza integrata di secondo livello, oltre al pagamento delle eventuali prestazioni aggiuntive erogate.
(2) Gli accessi del medico al domicilio del paziente devono essere effettivi e devono rispettare le scadenze stabilite.
(3) Il trattamento economico cessa in caso di ricovero in struttura sanitaria o sociale, o al venir meno delle condizioni cliniche inizialmente valutate.
(4) Vale come accesso anche la presa in carico del paziente presso l'ospedale.