Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 9 gennaio 2008, n. 2.
(1) Il Medico di Medicina generale, il responsabile del reparto ospedaliero con congruo anticipo rispetto alla dimissione, i servizi sociali o i familiari del paziente segnalano la necessità di attivazione dell'assistenza domiciliare integrata al Medico di Medicina generale o al responsabile del Servizio di Medicina di Base.
(2) Il Medico di Medicina generale e il responsabile del Servizio di Medicina di Base o un suo delegato concordano sulla necessità e sulle possibilità tecniche di attivazione dell'ADI.
(3) Il Medico di Medicina Generale ed il responsabile del Servizio di Medicina di Base o un suo delegato, in base ai Protocolli operativi ed assistenziali, concordano:
(4) Il Medico di Medicina generale nell'ambito del piano di interventi: