Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 9 gennaio 2008, n. 2.
(1) L'assistenza domiciliare si articola in due livelli.
L'assistenza domiciliare di primo livello è caratterizzata dall'intervento del Medico di Medicina Generale e di un ulteriore professionista sanitario del distretto. È previsto anche l'intervento integrato di un operatore sociale del distretto quando ciò sia ritenuto necessario e vi sia accordo dell'assistito o dei familiari.
(2) L'assistenza domiciliare di secondo livello è caratterizzata dall'intervento di più figure professionali secondo Protocolli operativi ed assistenziali definiti per specifiche patologie e concordati tra le rappresentanze sindacali e scientifiche e dei Comprensori.
(3) L'attivazione di tale forma di assistenza domiciliare si riferisce a:
(4) Tutti i Protocolli devono definire le modalità organizzative ed operative per la dimissione protetta dalle strutture ospedaliere. Per altre patologie potranno essere definiti con la stessa procedura ulteriori protocolli operativi.