(1) L'assistenza domiciliare integrata è realizzata mediante l'integrazione tra diversi professionisti operanti sul territorio, in un sistema integrato, anche di prestazioni, che complessivamente offra una risposta globale al bisogno di salute della persona non autosufficiente ed è svolta assicurando le seguenti prestazioni:
- - di medicina generale;
- - di medicina specialistica;
- - infermieristiche domiciliari e di riabilitazione;
- - di assistenza psicologica
- - di aiuto domestico da parte dei familiari o del competente Servizio sociale.
(2) Se un medico di medicina generale per giustificati motivi non può garantire l'assistenza domiciliare integrata ad un suo paziente, questo può scegliere un altro medico disponibile a garantire tale servizio.
Tale scelta può essere effettuata dal paziente in deroga al massimale di scelte e previo consenso scritto del medico disponibile ad effettuare l'assistenza domiciliare integrata.
(3) Lo svolgimento è fortemente caratterizzato dall'intervento integrato dei servizi necessari, sanitari e sociali, in rapporto alle specifiche esigenze di ciascun soggetto al fine di evitarne il ricovero.
(4) L'assistenza può essere sospesa per giustificati motivi sia dal medico di medicina generale che dal Comprensorio, con preavviso di almeno 7 giorni, salvaguardando in ogni caso le esigenze socio-sanitarie del paziente