Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 9 gennaio 2008, n. 2.
(1) I medici di medicina generale garantiscono l'assistenza domiciliare integrata.
(2) Nei seguenti casi il medico è esonerato, su richiesta, dalla prestazione dell'assistenza domiciliare integrata:
(3) Il medico può assistere al massimo tre pazienti in assistenza domiciliare integrata e non gli può essere richiesto di effettuare un numero complessivo di accessi domiciliari maggiore di tre al giorno. Il medico ed il Comprensorio possono di comune accordo prescindere da questi due limiti.