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In vigore al: 11/09/2012

Delibera N. 982 del 07.06.2010
Modifica della procedura per il rilascia dell’attestazione ai fini dell’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per indigenti (codice 99) (modificata con delibera n. 1601 del 27.09.2010)

Allegato

Linee guida per il rilascio dell’attestazione ai fini dell’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per indigenti (codice 99)

(valido dal 1° settembre 2010)

 

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le presenti linee guida disciplinano il rilascio dell’attestazione ai fini dell’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per indigenti, in applicazione dell’articolo 35, comma 1, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, nonché delle vigenti disposizioni in materia, valevoli nella Provincia Autonoma di Bolzano.

 

Art. 2

Ente abilitato al rilascio dell’attestazione

1.      L’accertamento del diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per indigenti avviene tramite i Servizi per l’assistenza economica sociale, i quali rilasciano un’opportuna attestazione con validità annuale dalla data di emissione.

 

Art. 3

Aventi diritto

1. Hanno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per indigenti gli appartenenti ad un nucleo familiare da considerarsi ai fini della concessione delle prestazioni di assistenza economica sociale di cui al decreto del Presidente della Giunta Provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche (nucleo familiare di fatto), il quale dispone di un valore della situazione economica inferiore a 1,50 di cui allo stesso decreto.

2. Il calcolo di detto valore avviene secondo le disposizioni relative al calcolo per l’ottenimento della prestazione per il raggiungimento del reddito minimo di inserimento.

3. Ai fini dell’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per indigenti si prescinde dal possesso dei requisiti per l’accesso alle prestazioni di assistenza economica di cui all’articolo 17 del predetto decreto.

4. Beneficiano dell’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per indigenti le persone iscritte al Servizio sanitario provinciale.

 

Art. 4

Richiesta di rilascio dell’attestazione

1.      Ai fini del rilascio della predetta attestazione è utilizzato il modulo di domanda di assistenza economica in vigore.

 

Art. 5

Attestazione di esenzione

1. L’attestazione di esenzione deve essere elaborata secondo l’allegato modello.

2.      L’attestazione di esenzione è valida un anno dalla data di emissione.

3.      Per ciascun nucleo familiare è rilasciata un’unica attestazione di esenzione. Una fotocopia dell’attestazione di esenzione deve essere conservata nel libretto per l’assistenza sanitaria di ciascun componente il nucleo familiare.

4.      Prima del rilascio dell’attestazione di esenzione deve essere verificato il requisito dell’iscrizione al Servizio sanitario provinciale di ciascun appartenente al nucleo familiare, rilevando il possesso del relativo libretto per l’assistenza sanitaria.

5.      È consentito il rilascio di una nuova attestazione di esenzione in presenza di un’attestazione ancora valida, sebbene dal rilascio della precedente attestazione non sia ancora trascorso un anno.

 

Art. 6

Erogazione di medicinali e prestazioni sanitarie in regime di esenzione per indigenti

1. Dietro presentazione di una valida attestazione di esenzione, medicinali e prestazioni sanitarie sono erogati alle persone in regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per indigenti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia valevoli nella Provincia Autonoma di Bolzano.

2. Ai fini dell’erogazione di medicinali ossia di prestazioni sanitarie in regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per indigenti, dietro presentazione dell’attestazione di esenzione deve essere barrata, sulla relativa ricetta, da parte del personale della farmacia ossia dell’erogatore delle prestazioni, la casella con la lettera “R” e trascritto il codice 99 nelle caselle ombreggiate (con allineamento a sinistra).

 

Art. 7

Registrazione della validità dell’attestazione di esenzione

1. In occasione del primo accesso di una persona in possesso di una valida attestazione di esenzione per indigenti presso uno sportello dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, adibito alla riscossione della quota di partecipazione alla spesa sanitaria, o presso una struttura erogatrice di prestazioni sanitarie di diretta gestione della medesima Azienda sanitaria, la validità dell’attestazione di esenzione è registrata tramite l’apposto applicativo informatico nella banca dati delle persone esenti dal pagamento della partecipazione alla spesa sanitaria.

 

Art. 8

Controlli

1. Qualora in seguito ai controlli effettuati da parte del competente Servizio per l’assistenza economica sociale dovesse risultare che non sussiste il diritto all’esenzione, deve essere fatta apposita comunicazione al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, il quale addotta i necessari provvedimenti.

2. Ai fini dei necessari controlli sulla conformità delle ricette con il codice di esenzione 99, relative a medicinali ossia prestazioni sanitarie, erogati presso le farmacie private o comunali dell’Alto Adige ossia presso strutture sanitarie non di diretta gestione dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, l’Azienda medesima acquisisce idonee informazioni o conferme presso il competente Servizio per l’assistenza economica sociale.

 

Art.9

Ricorso

1. Entro 30 giorni dalla ricevuta della comunicazione della ricusazione della domanda di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per indigenza (codice 99) da parte dei Servizi per l'assistenza economica sociale, il richiedente può presentare ricorso amministrativo ai sensi della lettera e) comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, al Direttore dell'Ufficio provinciale distretti sanitari.

2. Ai fini della decisione il Direttore dell'Ufficio provinciale distretti sanitari richiede apposite controduduzioni al competente Servizio per l'assistenza economica sociale.

 
 

DIENST FÜR DIE FINANZIELLE SOZIALHILFE

SERVIZIO PER L’ASSISTENZA ECONOMICA SOCIALE


 

Ort / luogo, Datum / data

Gesuch-/Protokollnummer / numero domanda/protocollo vom / del (Datum / data)

 

Bescheinigung zur Befreiung von der Kostenbeteiligung an der Gesundheitsausgabe laut Code 99

Attestazione per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui al codice 99


Nach Einsichtnahme in den Antrag von

Vista la richiesta di


Vor- und Zuname / nome e cognome (Geburtsdatum / data di nascita)

Adresse / indirizzo

PLZ / CAP Ort / luogo

Steuernummer / codice fiscale

 

wird bescheinigt, dass folgende Personen

si attesta che le seguenti persone


Vor und Zuname / nome e cognome


Geburtsdatum / data di nascita


Steuernummer / codice fiscale



welche in der selben Familiengemeinschaft leben, die Voraussetzungen zur Befreiung von der Kostenbeteiligung an der Gesundheitsausgabe laut Code 99 erfüllen.

le quali convivono nello stesso nucleo familiare, soddisfano i requisiti ai fini dell’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui al codice 99.


Vorliegende Bescheinigung berechtigt die Personen Medikamente und Gesundheitsleistungen im Rahmen der für die Befreiung von der Kostenbeteiligung an der Gesundheitsausgabe in Südtirol geltenden einschlägigen Bestimmungen zu beanspruchen.

La presente attestazione consente alle persone di fruire di medicinali e prestazioni sanitarie in regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria ai sensi delle vigenti disposizioni in materia valevoli nella Provincia Autonoma di Bolzano.


Gültig ab

__,__.____

Valida dal

bis zum

__.__.____

fino al


 
 

Der verantwortliche Sachbearbeiter

Il funzionario responsabile

 
 

Eine Fotokopie dieser Bescheinigung muss im Büchlein für die gesundheitliche Betreueung eines jeden Familienangehörigen aufbewahrt werden.

Una fotokopia della presente attestazione deve essere conservata nel libretto per l’assistenza sanitaria in ciascun appartenente al nudleo
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