In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

Delibera N. 377 del 01.03.2010
Criteri per l'attuazione del contributo a sostegno della previdenza complementare di cui all'art. 1, comma 4, legge regionale 15 luglio 2009, n. 5, a favore delle persone che perdono il lavoro o che sono sospese dal lavoro

Allegato

CRITERI PER L'INTERVENTO A SOSTEGNO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE 15 LUGLIO 2009, N. 5, ARTICOLO 1, COMMA 4

 

Art. 1

Disposizioni generali

1. I presenti criteri stabiliscono le modalità ed i termini per la richiesta e l'erogazione della prestazione prevista a favore di coloro che perdono il lavoro o sono sospesi dal lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5, di seguito denominata legge, nel rispetto delle disposizioni del regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Regione 28 luglio 2009, n. 5/L, e successive modifiche, di seguito denominato regolamento.
 

Art. 2

Beneficiari

1. La prestazione prevista dai presenti criteri può essere richiesta in caso di sospensione dal lavoro o disoccupazione intervenute nel periodo compreso tra il 1° settembre 2008 e il 31 dicembre 2010.
2. Hanno diritto alla prestazione le persone in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 4 del regolamento, il cui ultimo rapporto di lavoro si è costituito nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano.
3. Tutte le persone richiedenti devono essere residenti e domiciliate nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige nel periodo per il quale l'intervento è richiesto.
4. I cittadini comunitari devono essere iscritti nel registro anagrafico definitivo di un comune della Regione Trentino-Alto Adige.
 

Art. 3

Tipo e durata della prestazione

1 La prestazione consiste nel pagamento di un contributo non superiore ad euro 4.000,00, rapportati ai mesi nei quali è sussistito lo stato di disoccupazione o di sospensione dal lavoro tra il 1° settembre 2008 e il 31 dicembre 2010.
2. Il contributo mensile è pari a euro 142,85.
3. Il contributo di cui al comma 2 viene erogato a mesi interi per un minimo di un mese fino ad un massimo di 28 mesi.
4. Qualora l'ultimo rapporto di lavoro subordinato sia stato ad orario ridotto, il contributo è pari al 60 per cento dell'importo di cui al comma 2.
5. Per i lavoratori in cassa integrazione guadagni il contributo di cui al comma 2 viene calcolato in ore ed è corrisposto ogni 176 ore anche non continuative di cassa integrazione guadagni. Nel caso in cui l'ultimo rapporto di lavoro subordinato sia stato ad orario ridotto, il contributo di cui al comma 4 viene erogato per ogni 105 ore di cassa integrazione guadagni.
 

Art. 4

Presentazione delle domande

1. La domanda per ottenere la prestazione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge va presentata alla Ripartizione provinciale Famiglia e Politiche sociali entro i seguenti termini corrispondenti ai sotto elencati periodi:
a) per il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 dicembre 2009 le domande devono essere presentate entro il 30 giugno 2010;
b) per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 le domande devono essere presentate a partire dal 1° gennaio 2011 e non oltre al 30 giugno 2011.
2. I termini di cui al comma 1, lettere a) e b), sono perentori.
3. La domanda può essere inoltrata anche tramite gli enti di patronato, nel rispetto dei termini di cui sopra.
4. Qualora le domande siano presentate da un ente di patronato a ciò appositamente delegato, le comunicazioni sono portate a conoscenza anche dell'ente di patronato. La delega non può essere conferita a più enti di patronato. Qualora, nel corso dell'istruzione della domanda, sia stata conferita delega ad un altro ente di patronato, le comunicazioni sono inviate all'ultimo patronato delegato, sempre che la persona assistita abbia revocato la delega precedente, dandone comunicazione alla ripartizione provinciale competente.
5. Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
a) la dichiarazione dell'ultimo datore di lavoro o committente da cui risulti la cessazione, la sospensione o il mancato rinnovo del rapporto di lavoro per i motivi indicati all'articolo 2, comma 2, del regolamento;
b) per quanto riguarda il settore del pubblico impiego, la dichiarazione dell'ultimo datore di lavoro circa il mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato, qualora l'ente pubblico debba procedere a piani di riorganizzazione e di riduzione del personale in servizio in conseguenza di considerevoli riduzioni delle risorse ordinarie del bilancio;
c) o la lettera di licenziamento per inidoneità sopravvenuta o per superamento del periodo di comporto;
d) o la lettera di dimissioni per giusta causa per mancata o ritardata corresponsione della retribuzione dovuta;
e) o, per i lavoratori sospesi con ricorso alla cassa integrazione guadagni, la dichiarazione del datore di lavoro indicante i periodi di cui al comma 1 ed il numero delle ore in cui il lavoratore è stato collocato effettivamente in cassa integrazione guadagni.
 

Art. 5

Applicazione

1. I presenti criteri trovano applicazione a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione della relativa deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
indice
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction Delibera N. 64 del 18.01.2010
ActionAction Delibera N. 338 del 01.03.2010
ActionAction Delibera N. 359 del 01.03.2010
ActionAction Delibera N. 359 del 01.03.2010
ActionAction Delibera N. 365 del 01.03.2010
ActionAction Delibera N. 377 del 01.03.2010
ActionAction Delibera N. 487 del 15.03.2010
ActionAction Delibera N. 491 del 22.03.2010
ActionAction Delibera N. 492 del 22.03.2010
ActionAction Delibera N. 542 del 29.03.2010
ActionAction Delibera N. 577 del 12.04.2010
ActionAction Delibera N. 671 del 19.04.2010
ActionAction Delibera N. 751 del 03.05.2010
ActionAction Delibera N. 759 del 03.05.2010
ActionAction Delibera N. 764 del 03.05.2010
ActionAction Delibera 10 maggio 2010, n. 823
ActionAction Delibera N. 982 del 07.06.2010
ActionAction Delibera N. 1032 del 14.06.2010
ActionAction Delibera N. 1042 del 21.06.2010
ActionAction Delibera N. 1068 del 21.06.2010
ActionAction Delibera N. 1186 del 12.07.2010
ActionAction Delibera N. 1242 del 19.07.2010
ActionAction Delibera N. 1256 del 26.07.2010
ActionAction Delibera N. 227 del 08.02.2010
ActionAction Delibera N. 1330 del 17.08.2010
ActionAction Delibera N. 1370 del 17.08.2010
ActionAction Delibera Nr. 1389 del 06.09.2010
ActionAction Delibera Nr. 1484 del 13.09.2010
ActionAction Delibera Nr. 1527 del 20.09.2010
ActionAction Delibera Nr. 1827 del 08.11.2010
ActionAction Delibera Nr. 1848 del 22.11.2010
ActionAction Delibera N. 1849 del 22.11.2010
ActionAction Delibera N. 1858 del 22.11.2010
ActionAction Delibera N. 1860 del 22.11.2010
ActionAction Delibera N. 1945 del 29.11.2010
ActionAction Delibera N. 1982 del 29.11.2010
ActionAction Delibera N. 2051 del 13.12.2010
ActionAction Delibera N. 2094 del 20.12.2010
ActionAction Delibera N. 2134 del 20.12.2010
ActionAction Delibera N. 817 del 10.05.2010
ActionAction Delibera N. 2140 del 20.12.2010
ActionAction Delibera N. 2141 del 20.12.2010
ActionAction Delibera N. 2163 del 30.12.2010
ActionAction Delibera N. 2164 del 30.12.2010
ActionAction Delibera N. 2215 del 30.12.2010
ActionAction Delibera N. 773 del 10.05.2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico