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In vigore al: 11/09/2012

Delibera N. 2483 del 12.10.2009
Modifica dei criteri e delle modalità per la concessione di aiuti per l'irrigazione nelle imprese agricole. Revoca della propria deliberazione n. 1770 del 6/07/2009

Allegato

Criteri e modalità per la concessione di aiuti per investimenti nel settore dell'irrigazione

 

1. Oggetto dell'aiuto

I presenti criteri e modalità stabiliscono, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. a) della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, ed in conformità al capitolo IV.B., punto 29 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, disposizioni per agevolare gli investimenti per l'irrigazione nelle aziende agricole.
 

2. Beneficiari

I beneficiari dei presenti aiuti sono piccole e medie imprese agricole, anche in forma associata, attive nella produzione primaria di prodotti agricoli che rientrano nell'allegato I del trattato.
 

3. Obiettivi

Gli investimenti devono perseguire in particolare i seguenti obiettivi:

-riduzione dei costi di produzione

-miglioramento e riconversione della produzione

-miglioramento della qualità

-mantenimento e salvaguardia del quadro paesaggistico e dell'equilibrio ecologico ed idraulico.

 

4. Iniziative ammesse

4.1 Sono agevolati la costruzione e il rinnovo di impianti, accessori e di opere per l'irrigazione aziendale nonchè di serbatoi di acqua.
4.2 Tali iniziative possono altresì essere ammesse a finanziamento, anche se vengono realizzate in comuni vicini al confine in Province limitrofe, purché esse non vengano agevolate dalle predette Province.
4.3 Le iniziative di norma sono finanziate esclusivamente a condizione, che sulle particelle in questione non esiste ed è in uso un impianto consortile, che oltre all'adduzione permette anche la distribuzione dell'acqua su dette superfici. In questo caso è necessaria la presentazione di una dichiarazione dell'organo amministrativo competente.
 

5. Modalità e misura dell'agevolazione

5.1 Per la realizzazione delle iniziative ammesse ad agevolazione è concesso un contributo in conto capitale ammontante a:
a) fino al 50 per cento delle spese ammis-sibili a contributo a favore di imprese agri-cole in zone svantaggiate che presentano 40 o più punti di svantaggio determinati ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22;
b) fino al 40 per cento delle spese ammissibili a contributo a favore delle altre imprese agricole ;
c) fino al 30 per cento delle spese ammis-sibili per domande di contributo presentate da parte di aziende florovivaistiche e vivai di piante arboree e viticoli. Per aziende florovivaistiche con una superficie di colture protette superiore a 2.000 m² il predetto contributo in conto capitale è ridotto di 10 punti di percentuale.
5.2 Le misure d'aiuto di cui alle lettere a) e b) sono ridotte di 10 punti di percentuale per imprese beneficiarie:

con più di 100 UBA o

con più di 8 ettari di superficie orti-, frutti- o viticola

il cui titolare e/o coniuge conse-guano un reddito comune da attività non agricola superiore all'importo corrispondente alla quarta fascia di reddito prevista dall'articolo 58 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche,

il cui titolare e/o coniuge esercita un'attività non agricola con più di due dipendenti a tempo pieno o dipendenti stagionali per un periodo complessivo analogo.

 

6. Presupposti

Presupposto per il finanziamento degli investimenti di cui al punto 4 è che:

-   l'azienda disponga di una  misura minima di 0,5 ettari con riguardo a superfici orto-, frutti- e viticole, e di un ettaro con riguardo a superfici a prato, foraggiere avvicendate o arative;

-le aziende ad indirizzo foraggiero e zootecnico rispettino il limite massimo di 2,5 e minimo di 0,4 UBA per ettaro di superficie foraggiera riferito alla media annuale. Per il calcolo della media annuale il periodo di riferimento sono gli ultimi 12 mesi; le imprese che al momento della presentazione della domanda non detengono bestiame, devono comprovare la tenuta di almeno 0,4 UBA per ettaro di superficie foraggiera al più tardi al momento della presentazione della richiesta della liquidazione finale dell'aiuto. Per il calcolo della media annuale il periodo di riferimento sono gli ultimi 12 mesi;

-le spese ammissibili a finanziamento  raggiungano l'importo minimo di 5.000,00 €;

-siano trascorsi almeno cinque anni dall'ultimo finanziamento di un investimento nel settore dell'irrigazione sulla medesima superficie.

 

7. Condizione

Non vengono concessi aiuti per investimenti che avrebbero come conseguenza un aumento della produzione superiore alle restrizioni e limitazioni eventualmente previste da organizzazioni di mercato che comprendono regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia.
 

8. Determinazione delle spese ammissibili

8.1 Le spese ammissibili sono calcolate, ove ivi previste, sulla base dell'elenco prezzi fissato dalla commissione tecnica di cui alla legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, per i lavori in ambito agricolo e forestale.
8.2 Se i lavori sono eseguiti in situazioni di particolare disagio le spese ammissibili possono essere aumentate fino al 30 per cento.
 

9. Presentazione della domanda e documentazione

9.1 Per poter beneficiare dei presenti aiuti i richiedenti devono presentare prima dell'inizio dei lavori apposita domanda alla Ripartizione provinciale Agricoltura. La domanda deve essere corredata della documentazione di seguito elencata:

- la documentazione di approvazione dei lavori, qualora richiesta,

- il preventivo di spesa e/o l'offerta,

- certificato comprovante la proprietà, qualora necessario,

- concessione idrica,

- elenco beni immobili ed estratto del libro fondiario, qualora necessario,

- progetto, qualora necessario,

- una descrizione delle attività in progetto.

 

10 . Anticipi e acconti

10.1 Possono essere erogati anticipi fino al 50 per cento del contributo concesso ovvero acconti proporzionati ai lavori già eseguiti e debitamente accertati dai competenti funzionari dell'amministrazione provinciale  solo con riguardo a domande presentate all'amministrazione ai sensi del punto 9 e ammesse a finanziamento dalla medesima dopo averle debitamente esaminate.
10.2 Le modifiche al progetto approvato con provvedimento di concessione, che non alterino le finalità tecnico-economiche dell'investimento agevolato, possono essere riconosciute dal funzionario incaricato all'accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori ed acquisti nell'ambito della spesa complessivamente ammessa a finanziamento.
10.3 Nel caso di mancata realizzazione degli investimenti agevolati entro il termine fissato con l'atto di concessione, i beneficiari sono tenuti a restituire le somme erogate, maggiorate degli interessi pari al tasso legale ai sensi dell'articolo 19 della legge provinciale 14 agosto 1996, n. 18.
 

11. Liquidazione dell'aiuto

La liquidazione del contributo concesso ovvero del saldo, qualora sia stato erogato un anticipo ai sensi del precedente punto 9, avviene su presentazione della relativa domanda e/o della documentazione inerente la spesa ammessa a contributo da parte dei beneficiari e la verifica della sua regolarità da parte dell'Ufficio competente.
 

12. Obblighi

12.1 La concessione dell'aiuto comporta l'obbligo a carico del beneficiario di rispettare la destinazione d'uso degli investimenti finanziati per almeno dieci anni dalla data della liquidazione finale.
12.2 Se la destinazione non viene rispettata per il periodo prescritto, si revoca – tranne che in casi di forza maggiore – quella parte del contributo che rappresenta la durata residua del periodo decennale. La durata residua si calcola dalla data dell'accertamento delle circostanze che comportano la revoca dell'agevolazione fino al termine del periodo decennale. L'importo corrispondente è da restituire maggiorato degli interessi legali.
 

13. Revoca

13.1 Qualora in occasione della verifica della documentazione di spesa presentata al fine della liquidazione del contributo ovvero del saldo, nel caso sia stato erogato un anticipo, venga accertata la mancanza dei presupposti per la concessione del contributo in riferimento a singole spese nel relativo periodo, il beneficiario decade dall'agevolazione concessa in riferimento a queste ed il contributo è ridotto in proporzione.
13.2 Qualora sia stato erogato un anticipo ed il contributo viene ridotto ai sensi del comma 1 in misura superiore all'am-montare del saldo, il beneficiario è tenuto a restituire la somma corrispondente alla parte dell'anticipo, sulla quale si ripercuote la decurtazione del contributo,  maggiorata degli interessi legali.
13.3 Qualora invece venga accertata in occasione o dopo la liquidazione del contributo la mancanza di presupposti per la sua concessione o la presenza di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione del contributo o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere il contributo, il beneficiario decade dallo stesso e, qualora già erogato, deve restituirlo maggiorato degli interessi legali.
 

14. Controlli

14.1 Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge provinciale, 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modificazioni, i controlli a campione vengono eseguiti annualmente nella misura minima del 6 per cento delle iniziative agevolate.
14.2 I predetti controlli non trovano applicazione con riguardo ad iniziative agevolate, la cui regolare realizzazione è verificata direttamente da funzionari della ripartizione provinciale agricoltura in seguito ad appositi controlli e sulla base di un verbale di accertamento.
14.3 La scelta delle iniziative da sottoporre a controllo avviene annualmente mediante un'estrazione a sorte effettuata da parte di una commissione composta dal direttore della Ripartizione provinciale agricoltura o un suo delegato, dal direttore dell'ufficio competente ad erogare il rispettivo aiuto e dal funzionario addetto. In ordine all'estrazione e al rispettivo esito viene redatto apposito verbale.
14.4 I controlli amministrativi, nonché i sopralluoghi sono eseguiti da impiegati della Ripartizione provinciale agricoltura e convalidati mediante un verbale di accertamento.
14.5 In caso di accertate irregolarità verranno applicate le sanzioni previste dalla vigente legislazione.
 

15. Importo globale degli aiuti

L'importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa per investimenti non può superare 400.000 euro erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi o 500.000 euro se l'azienda si trova in una zona svantaggiata.
 

16. Divieto di cumulo

Gli aiuti previsti dal presente provvedimento non sono cumulabili con altri aiuti di Stato né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore al livello sopra  fissato.
 

17. Applicabilità

Il presente regime d'aiuti  si applica fino al 31 dicembre 2013.
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