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In vigore al: 11/09/2012

Delibera N. 4732 del 15.12.2008
Edilizia abitativa agevolata: lettera I) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, - approvazione di un programma di costruzione per 1.000 abitazioni in locazione al canone provinciale (modificata con delibera n. 542 del 29.03.2010)

…omissis…

1. Ai sensi della lettera I) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è approvato il primo programma di costruzione di 1.000 abitazioni in locazione al canone provinciale di cui all’articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.
Ai sensi dell’allegato 1 della presente deliberazione di questi 1.000 abitazioni
a) 700 abitazioni saranno realizzati in comuni con più di 10.000 abitanti, suddividendo il numero delle abitazioni da costruire fra i singoli comuni in proporzione alla popolazione residente in data 31.12.2007, e
b) 300 abitazioni in comuni con meno di 10.000 abitanti, dando precedenza ai comuni che possono garantire una realizzazione rapida del programma di costruzione.
I presupposti per una rapida realizzazione delle abitazioni si considerano dati quando i comuni entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione possono comprovare la disponibilità di adeguate aree edificabili;
 
2. Qualora le abitazioni siano realizzate da comuni o società o enti senza fine di lucro, deve essere stipulata una convenzione con l’amministrazione provinciale ove sono stabiliti i criteri per l’erogazione del contributo a fondo perduto, per l’assegnazione delle abitazioni, per la determinazione del canone di locazione nonché, se del caso, del prezzo di cessione delle abitazioni;
 
3. Le abitazioni del programma di costruzione di cui al punto 1 possono essere destinate in locazione solo a richiedenti, che sono in possesso dei requisiti generali per l’ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l’acquisto e il recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario;
 
4. Il contratto di locazione per le abitazioni del programma di costruzione deve essere stipulato in modo tale che i singoli conduttori non possono disporre delle abitazioni per più di 10 anni. Per la stipula del contratto di locazione vanno osservate le disposizioni previste dall’articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. La disdetta del contratto di locazione deve essere inviata almeno 6 mesi prima dalla scadenza del decimo anno di contratto. Questa disposizione vige indipendentemente da un’eventuale cessione in proprietà al termine del decimo anno di occupazione dell’abitazione;
 
5. Qualora le abitazioni sono costruite su aree previste per l’edilizia abitativa agevolata, le abitazioni possono essere date in locazione solo a persone che sono in possesso dei requisiti per poter accedere nei rispettivi comuni all  assegnazione delle aree di edilizia abitativa agevolata;
 
6. Le domande dei comuni, società o enti senza fine di lucro per l’ammissione ai contributi previsti alla lettera I) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, devono essere presentate alla Ripartizione 25 Edilizia abitativa agevolata dell’amministrazione provinciale entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
 
7. Nella domanda devono essere indicati i seguenti punti:

a) il numero delle abitazioni che si intendono realizzare,

b) in caso di costruzione, l’indicazione delle aree previste per la costruzione e il modo di acquisizione della proprietà delle aree edificabili, fatto salvo la disposizione prevista al punto 10 di questa deliberazione,

c) in caso di acquisto, l’indicazione dell’oggetto di acquisto che si intende acquistare,

d) in caso di recupero del patrimonio edilizio esistente, l’indicazione dell’oggetto del recupero,

e) il modo di finanziamento delle costruzioni con mezzi propri o mezzi altrui;

 
8. Entro ulteriori tre mesi la Giunta provinciale approva l’elenco dei progetti ammessi al finanziamento.
Per essere inserito nell’elenco delle costruzioni è rilevante la disponibilità di aree edificabili sulle quali dovranno essere costruite le abitazioni, oppure la disponibilità dell’edificio, per il quale è previsto mediante interventi di recupero la costruzione di abitazioni;
 
9. Se la realizzazione di abitazioni in locazione è prevista su aree da assegnare da parte del comune, va allegato alla domanda una dichiarazione del comune, con la quale il comune si impegna ad assegnare le aree edificabili entro 6 mesi;
 
10. Per l’acquisizione delle necessarie aree edificabili l’IPES può avvalersi della possibilità prevista dal comma 12 dell’articolo 87 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13. Inoltre l’amministrazione provinciale può provvedere alla messa a disposizione di terreno edificabile tramite la convenzione urbanistica di cui all’articolo 40-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, legge urbanistica provinciale;
 
11. Se è previsto l’acquisto di abitazioni, va allegato alla domanda un contratto di compravendita o un preliminare, che ha per oggetto l’acquisto dell’abitazione, per la quale esiste un progetto regolarmente approvato con concessione edilizia dal comune territorialmente competente;
 
12. In caso di costruzione delle abitazioni i progetti regolarmente approvati dai comuni devono essere presentati entro il 30.06.2010 alla Ripartizione 25 Edilizia abitativa agevolata, affinché possano essere emanati i decreti di finanziamento;
 
13. I mezzi necessari al finanziamento del programma di costruzione vanno riservati negli annuali programmi di intervento di cui all’articolo 6 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13. Dato che la realizzazione del programma di costruzione è prevista negli anni 2009, 2010 e 2011, verrà riservato per i programmi di intervento degli anni 2009, 2010 e 2011 un importo annuale di euro 14.000.000,00;
 
14. Progetti contenuti nell’elenco di cui al punto 6 che non sono stati approvati nell’anno della loro presentazione, sono ammessi al finanziamento l’anno successivo con precedenza agli altri progetti presentati;
 
15. Decorso un anno dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione verrà analizzato lo stato di attuazione del programma di costruzione di cui al punto 1 della e verranno deliberate eventuali modifiche. In particolare la Giunta provinciale si riserva di modificare la suddivisione delle abitazioni prevista alla lettera a) del punto 1 del programma di costruzione.
 
16. La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n.17.
 
Allegato
Edilizia abitativa agevolata: lettera I) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, - approvazione di un programma di costruzione per 1.000 abitazioni in locazione al canone provinciale

Gemeinde/Comune

Anzahl der Einwohner/

numero abitanti

Anzahl der Wohnungen/

numero abitazioni

Bozen/Bolzano

100.629

330

Meran/Merano

36.811

120

Brixen/Bressanone

20.073

66

Leifers/Laives

16.430

54

Bruneck/Brunico

14.876

49

Eppan/Appiano

13.758

45

Lana

10.912

36

Zwischensumme/parziale

213.489

700

andere Gemeinden/altri comuni

280.421

300

Gesamtsumme/Totale

493.910

1.000

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