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In vigore al: 11/09/2012

Delibera N. 3964 del 26.11.2007
Criteri e modalità per la concessione di aiuti alle associazioni di mutua assicurazione

…omissis…

 

1. di approvare i criteri e le modalità per la concessione di aiuti alle associazioni di mutua assicurazione come allegati al presente provvedimento;

2. di trasmettere alla Commissione ai sensi dell'articolo 20 del citato regolamento n. 1857/2006, entro dieci giorni lavorativi prima dell'applicazione del presente regime d'aiuti, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, una sintesi delle informazioni relative al medesimo;

3. di abrogare i criteri e le modalità ai fini della concessione dei contributi alle associazioni di mutua assicurazione approvati con delibera n. 3769, del 9 ottobre 2000.

 

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

 
 
Criteri e modalità ai fini della concessione di aiuti alle associazioni di mutua assicurazione.
 
1) Oggetto degli aiuti
I presenti criteri e modalità stabiliscono, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche, disposizioni per la concessione di aiuti per le associazioni di mutua assicurazione del bestiame. Essi soddisfano le condizioni di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b)  del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della CE n. L 358 del 16.12.2006, e non sono pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
 
2) Beneficiari degli aiuti
Possono beneficiare degli aiuti le associazioni di mutua assicurazione del bestiame con sede di lavoro sul territorio provinciale, in seguito chiamate semplicemente associazioni, che operano sulla base di uno statuto approvato dalla giunta provinciale.
 
3) Danni ammessi
I seguenti danni possono essere riconosciuti per la concessione di aiuti:

-    perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali e altre perdite causate da condizioni atmosferiche

-    perdite dovute a epizoozie o infestazioni parassitarie

-    perdite dovute a forza maggiore o incendio come anche per macellazione d'urgenza in caso di    una malattia incurabile

 
I casi di malattie riconosciuti per la concessione di un aiuto vengono definite periodicamente dal direttore della ripartizione agricoltura, sentito l'ordine dei veterinari.
 
4) Spese ammesse
Sono ammesse ad aiuto i premi assicurativi deliberati dall'assemblea generale dell'associazione e riconosciuti dall'Ufficio provinciale zootecnia del periodo dal 01 gennaio al 31 dicembre dell'anno in questione.
 
I premi assicurativi vengono determinati ogni anno sulla base degli indennizzi pagati dell'anno assicurativo trascorso, per i danni di cui al punto 3, comprese eventuali spese per la gestione dell'associazione, che devono essere giustificate con documenti fiscalmente validi.
Ai fini del calcolo dell'aiuto sui premi assicurativi viene riconosciuto un valore massimo di stima di 2.000,00 € per un bovino o equino.
 
5) Misura dell'aiuto
L'aiuto è pari fino al 50 per cento dei premi assicurativi ammessi, descritti nel precedente punto 4.
 
6) Termine per la presentazione della domanda di aiuto
La domanda accompagnata dalla relativa documentazione di cui al punto 7 deve essere presentata entro 15 febbraio di ogni anno presso l'ufficio provinciale zootecnia della ripartizione agricoltura.
 
In casi eccezionali di eventi straordinari può essere presentata in accordo con l'ufficio provinciale zootecnia una domanda di aiuto anche dopo la conclusione del primo semestre (30 giugno)  entro il mese di luglio dell'anno corrente.
 
7) Documentazione
Per beneficiare degli aiuti le associazioni devono presentare domanda su un modulo appositamente redatto contenente comunque i seguenti allegati:

un elenco riassuntivo dei danni dell'anno assicurativoapprovati dall'assemblea generale;

i documenti bancari o un elenco riassuntivo della banca riguardante il pagamento degli indennizzi ai singoli soci nonché eventuali spese di gestione dell'associazione;

 
8) Istruttoria della domanda
L'Ufficio provinciale zootecnia procede alla verifica sull'ammissibilità all' aiuto di quanto costituisce l'oggetto della domanda su base dei casi di danno e degli indennizzi pagati ai soci dell'associazione.
 
9) Controlli
Ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge Provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, i controlli a campione vengono eseguiti annualmente nella misura minima del 6 per cento delle domande di aiuto presentate.
 
La scelta delle iniziative da sottoporre a controllo avviene annualmente mediante un'estrazione a sorte effettuata da parte di una commissione composta dal direttore della ripartizione provinciale agricoltura, o dal suo delegato, dal direttore dell'ufficio zootecnia e dal funzionario addetto. In ordine all'estrazione e al rispettivo esito viene redatto apposito verbale.
I controlli amministrativi, nonché i sopralluoghi sono eseguiti da impiegati della ripartizione provinciale agricoltura e convalidati mediante un verbale di accertamento, presso cui vengono controllati i casi di danno e il pagamento degli indennizzi ed eventuali spese per la gestione dell'associazione.
 
In caso di accertate irregolarità verranno applicate le sanzioni previste dalla vigente legislazione.
 
10) Revoca
Qualora nella verifica della domanda di aiuto venga accertata la mancanza dei presupposti per la concessione del contributo in riferimento a singole spese nel relativo periodo, la relativa associazione decade dall'agevolazione concessa in riferimento a queste e l'aiuto  è ridotto in proporzione.
Qualora venga accertata la mancanza dei presupposti per la concessione dell'aiuto o la presenza di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di contributo, la relativa associazione decade dallo stesso e, qualora già erogato, deve restituirlo maggiorato degli interessi legali.
 
11) Efficacia e applicabilità
Il presente regime d'aiuti diviene efficacie dopo che la commissione ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1857/2006 ha confermato il ricevimento della sintesi delle rispettive informazioni mediante ricevuta contrassegnata da un numero d'identificazione.
Il presente regime d'aiuti si applica fino al 31 dicembre 2013.
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