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In vigore al: 11/09/2012

Delibera N. 3247 del 01.10.2007
Tassa automobilistica provinciale. Approvazione di criteri per il riconoscimento di benefici di esenzione dal pagamento della tassa in determinate casistiche.

…omissis…

 

a)     In caso di ritiro di un veicolo da parte di impresa autorizzata o abilitata al commercio (per i veicoli iscritti negli elenchi previsti dall'articolo 5, comma 43, del decreto- legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni) ed installazione da parte della medesima impresa durante il periodo di sospensione dal pagamento della tassa di impianto per il quale è applicabile una delle esenzioni di cui agli articoli 7-bis e 7-ter della legge provinciale 11 agosto 1998 n. 9, le esenzioni stesse decorrono dal mese di uscita dal regime di sospensione;

b)     La durata delle esenzioni dal pagamento della tassa automobilistica provinciale, di cui agli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater della legge provinciale  11 agosto 1998, n. 9, non varia in caso di iscrizione dei medesimi veicoli negli elenchi di cui alla lettera a)  con data successiva all'evento che dà diritto alle sopra citate esenzioni (es. data di installazione);

c)     In caso di acquisto di veicolo nuovo avente i requisiti per beneficiare sia dell'esenzione statale per i cosiddetti “ecoincentivi”, sia di una delle esenzioni previste ai citati articoli della legge provinciale, prevale l'esenzione di durata maggiore (i rispettivi periodi di esenzione non possono quindi essere cumulati);

d)     Nel caso di acquisto di veicolo usato con i presupposti  di cui agli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater  della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, da parte di un soggetto residente in Provincia di Bolzano ceduto da un soggetto residente in altre Province o Regioni italiane, l'esenzione decorre dal periodo tributario successivo alla data di acquisto; medesima decorrenza e durata viene mantenuta anche se il veicolo è posto in sospensione concessionario con la stessa data di acquisto;

e)     In caso di esenzioni previste dagli articoli 7-bis e 7-ter della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9:

-la data per la decorrenza dell'esenzione per i veicoli con installazione successiva all'origine di impianto GPL, metano o filtro antiparticolato è quella dell'installazione dell'impianto, a prescindere dalla data del collaudo;

-l'installazione deve avvenire entro la scadenza della tassa affinché l'utente sia già esente dal periodo tributario immediatamente successivo; in caso di installazione durante il mese di pagamento della tassa, il pagamento per il periodo in corso è dovuto e l'esenzione decorre dal periodo tributario seguente;

f)     Con riferimento alle esenzioni di cui all'articolo 7-bis della citata legge provinciale:

-se l'installazione avviene prima o nello stesso giorno dell'immatricolazione, il proprietario del veicolo è già esente per i primi 36 mesi, anche se il collaudo è successivo all'immatricolazione stessa;

-se l'installazione avviene dal giorno successivo all'immatricolazione, il proprietario del veicolo è tenuto al pagamento della tassa per il primo periodo tributario, per la periodicità prevista secondo le regole della prima tassa automobilistica, ed è esente a partire dal periodo tributario successivo;

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