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In vigore al: 11/09/2012

Circolare 19 maggio 2000, n. 5
Assenze dal servizio - Applicazione del contratto collettivo intercompartimentale del 29.7.1999

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7. Risoluzione del rapporto di lavoro da parte del personale e rispetto del termine di preavviso (art. 15 C.C.I.)

Il termine di preavviso da rispettare dal personale è di 30 giorni e decorre dal 1. ossia dal 16.mo giorno del mese (cfr. il successivo comma).

Se la comunicazione di recesso dal contratto perviene a conoscenza dell'Amministrazione nella prima metà del mese, il termine di preavviso decorre, dal 16. giorno del mese stesso; se invece tale comunicazione perviene ad essa nella seconda metà del mese, il termine di preavviso decorre dal 1. giorno del mese successivo.

La presa conoscenza da parte dell'amministrazione della comunicazione del recesso può essere provata con i comuni mezzi di prova (timbro di protocollo, avviso postale di ricevimento, conferma fax ed e-mail, attestazione di avvenuta consegna dei direttori preposti o della Ripartizione del Personale).

Nella comunicazione di recesso dal contratto di lavoro (finora: dimissioni volontarie dal servizio) è da indicare l'ultimo giorno del rapporto di lavoro.

L'obbligo di rispetto del termine di preavviso non sussiste durante il periodo di prova e quando la risoluzione del rapporto di lavoro abbia luogo per compimento dei limiti di età previsti dalla normativa provinciale.

Per la comunicazione del recesso possono essere utilizzati i diversi mezzi di trasmissione (servizio postale, fax, e-mail, telegramma, consegna ai direttori preposti o alla Ripartizione del Personale).

In caso di mancato rispetto del periodo di preavviso da parte del personale l'Amministrazione recupera l'importo corrispondente agli emolumenti spettanti all'interessato per il periodo di preavviso non rispettato.

II congedo ordinario già maturato può essere fruito anche durante il periodo di preavviso. In caso di diniego spetta il compenso sostitutivo. Il diniego del congedo ordinario dev'essere provato mediante la preventiva e tempestiva richiesta del congedo ordinario.