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In vigore al: 11/09/2012

Circolare 19 maggio 2000, n. 5
Assenze dal servizio - Applicazione del contratto collettivo intercompartimentale del 29.7.1999

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6. Contratto di lavoro individuale e periodo di prova (articoli 10 e 11 del C.C.I.)

6.1 Nuova terminologia

Il nuovo C.C.I. del 29.7.1999 introduce al posto della terminologia finora in uso una nuova terminologia e cioè:

- contratto di lavoro a tempo indeterminato:

trattasi di rapporto di lavoro senza alcun termine finale (finora posizione di ruolo);

- contratto di lavoro a tempo determinato:

trattasi di rapporto di lavoro per un periodo di durata limitata su un posto vacante o per supplenza (finora posizione di provvisorio o incaricato o supplente).

6.2 Contratto individuale di lavoro

Ai sensi dell'articolo 10 del C.C.I. del 29.07.1999 il rapporto di lavoro presso l'Amministrazione provinciale viene ora costituito in forma scritta con apposito contratto individuale di lavoro a tempo determinato od indeterminato. Ogni modifica del rapporto di lavoro avviene mediante modifica del contratto.

6.3 Periodo di prova

II periodo di prova, del quale dev'essere fatto menzione nel contratto individuale di lavoro, è disciplinato dall'articolo 11 del C.C.I.. Ora vale la seguente disciplina:

a) il periodo di prova è obbligatorio per il personale assunto in servizio sia a tempo indeterminato che a tempo determinato;

b) il periodo di prova decorre dalla data di inizio del servizio. Con la medesima decorrenza si istaura anche il rapporto di lavoro;

c) la durata del periodo di prova è di 6 mesi, fatti salvi i casi indicati alle lettere d) f) e g);

d) per il personale insegnante ed equiparato il periodo di prova di 6 mesi può essere prorogato, su richiesta del direttore preposto, fino al termine delle attività didattiche dell'anno scolastico in corso, per poter garantire in tal modo la continuità didattica;

e) compiuto il periodo di prova, l'assunzione a tempo indeterminato diventa definitiva;

f) in caso dell'idoneità conseguita nel corso di un rapporto di lavoro a tempo determinato il periodo di prova di 6 mesi decorre dalla data di conseguimento dell'idoneità medesima. Superato il periodo di prova, tale idoneità diventa definitiva anche ai fini di una futura assunzione a tempo indeterminato nel medesimo profilo professionale;

g) il personale assunto in servizio a tempo determinato in mancanza di apposita procedura concorsuale o di selezione, è soggetto ad un periodo di prova di 3 mesi. Il periodo di prova non dev'essere ripetuto in caso di nuova assunzione a tempo determinato nel medesimo profilo professionale;

h) in caso di mobilità orizzontale o verticale l'inquadramento diventa definitivo solamente dopo il superamento del periodo di prova previsto per l'assunzione nel relativo profilo.

6.4 Risoluzione del contratto di lavoro durante il periodo di prova

Durante il periodo di prova ognuna delle due parti può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o di indennità. Il recesso dell'amministrazione dev'essere adeguatamente motivato.

6.5 Valutazione del periodo di prova

II periodo di prova è da valutare; ciò è nell'interesse sia del dipendente che dell'Amministrazione. La valutazione avviene sulla base dei compiti predeterminati, dei risultati concordati e di quelli conseguiti.

In caso di insufficiente rendimento durante il periodo di prova, il direttore superiore deve consultare con un congruo anticipo sulla scadenza del termine del periodo di prova la Di-rezione della Ripartizione del Personale (Dr. Albrecht Matzneller. tei. 04 71/41 20 73) sulle misure concrete da adottare.

Il mancato rispetto degli obblighi di servizio e di comportamento, determinati con deliberazione della Giunta provinciale 7.10.1996, n. 4817, (B.U. 05.11.1996, n. 50) costituisce, per sé, un valido motivo di recesso dell'amministrazione dal contratto di lavoro nel corso del periodo di prova.

6.6 Disciplina transitoria

Per il personale che ha iniziato il periodo di prova anteriormente all'01.09.1999, trova applicazione la relativa previgente disciplina (12 mesi con l'eventuale proroga di 6 mesi).

Al personale a tempo determinato assunto in servizio successivamente al 31.08.1999 si applica il precedente punto 6.5.