Sentenza del 29 novembre 2002, n. 537; Pres. Widmair – Est. Mosna
L'impugnativa di atti o comportamenti della P.A., ritenuti lesivi, va riconosciuta a chi possa dare dimostrazione della sussistenza di un interesse qualificato alla tutela giurisdizionale, potendo far valere un interesse personale giuridicamente protetto solo in quanto la lesione dell'interesse pubblico conseguente all'atto o al comportamento dell'Amministrazione gli arrechi un danno particolare, diretto ed attuale: non deve pertanto trattarsi di un semplice interesse di fatto che la collettività, e quindi ogni cittadino, ha al corretto comportamento e funzionamento dell'Amministrazione pubblica.
Per carenza di interesse qualificato e specifico, non sono legittimati ad impugnare delibere di Comuni, od altri atti della P.A., attinenti alla modifica della toponomastica comunale i soggetti che non si trovano in una particolare situazione giuridica di collegamento stabile e comunque non discontinuo con il territorio del Comune interessato, quale si verifica nei casi di residenza, possesso o detenzione di immobili, ovvero particolare frequentazione della zona comunale come l'esercizio di attività produttive o commerciali. Nei confronti di detti soggetti, infatti, la lesività delle determinazioni della P.A. incide in misura sicuramente inferiore e meno personalizzata rispetto al coloro che invece tale collegamento hanno.
D'altra parte, con riferimento al caso di specie, è fondato ritenere che la segnaletica stradale, seppur limitata e circoscritta alla denominazione di vie e piazze nell'ambito del territorio comunale (odonomastica), in quanto comunque destinata ad un uso generale da parte di tutti i cittadini residenti nello Stato e non, costituisca una manifestazione di volontà dell'Amministrazione diretta all'intera collettività, e che la redazione esclusivamente monolingue di detta segnaletica in provincia di Bolzano costituisca una palese violazione dell'art. 4 DPR 15 luglio 1988 n. 574.
Anche lo Stato, oltre alla Provincia autonoma di Bolzano, è titolare ex lege di un interesse qualificato all'impugnativa di provvedimenti amministrativi che si ritengono adottati in violazione dell'art. 4 del DPR 15 luglio 1988 n. 574, ai sensi dell'art. 32 ter del DPR 26 luglio 1976 n. 752 (introdotto dall'art. 2 D.Lgs 9 settembre 1997 n. 354) che riconosce espressamente a questi due Enti la legittimazione processuale ad agire in giudizio avverso gli atti lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici posto a tutela delle minoranze linguistiche in provincia di Bolzano.