Sentenza (15 novembre) 25 novembre 2004; n. 353; Pres. Onida – Red. Onida
Ritenuto in fatto 1. - La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato il 28 febbraio 2003 e depositato il 7 marzo 2003 (reg. ric. n. 20 del 2003), la Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato il 1° marzo 2003 e depositato il 7 marzo 2003 (reg. ric. n. 23 del 2003), e la Regione Trentino-Alto Adige, con ricorso notificato il 1° marzo 2003 e depositato il 7 marzo 2003 (reg. ric. n. 24 del 2003) hanno sollevato in via principale questione di legittimità costituzionale (quanto alle Province autonome, unitamente ad altre disposizioni della medesima legge) dell'art. 29, comma 18, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), per violazione dell'autonomia finanziaria di cui alle disposizioni del titolo VI del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del Testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e relative norme di attuazione, nonché, quanto alla Provincia di Bolzano, per violazione dell'art. 119 della Costituzione e degli artt. 8, 9 e 16 della L.cost. 26 febbraio 1948, n. 5.
Per questi motivi
La Corte Costituzionale