norme generali ivi previste trovano il loro limite, con riferimento al territorio della Provincia di Bolzano, nella speciale disciplina predisposta dallo statuto e dalle norme di attuazione, con la quale quelle norme dovranno essere coordinate in sede di concreta applicazione. Infine, quanto agli artt. 23 commi 2 e 3, 24 comma 2 e 27, l'Avvocatura osserva che non è sostenibi-le l'interpretazione proposta dalla ricorrente circa l'estensione di quelle disposizioni alla Provincia di Bolzano, al momento che il Ministro delle finanze recepirà nel suo decreto la speciale disciplina prevista per quella Provincia ovvero attiverà il procedimento di modificazione di quest'ultima disciplina nel rispetto delle regole statutariamente previste.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE