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Sentenze della Corte costituzionale
1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 796 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 796 del 14.07.1988
Contributi statali per l'automazione dei processi produttivi
Attendere, processo in corso!
Sentenza (4 luglio) 14 luglio 1988, n. 796; Pres. Saja - Red. Cheli
Ritenuto in fatto:
1. Con ricorso notificato il 20 gennaio 1984 la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 1 nel suo complesso, ma con riferimento particolare ai commi 4, 6 e 10 1. 19 dicembre 1983 n. 696 recante « Norme concernenti l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ».
Con tale legge è stata disposta la concessione di contributi alle piccole e medie imprese nonché alle imprese artigiane al fine di agevolare l'acquisto o l'utilizzazione mediante locazione finanziaria di macchine ed apparecchiature di comando e controllo elettronico destinate a favorire l'automazione dei processi produttivi (art. 1 commi 1, 2 e 3). Tali contributi vengono concessi dal Ministero dell'industria su proposta del comitato interministeriale di cui all'art. 9 comma 5 d.P.R. 9 novembre 1976 n. 902 (art. 1 comma 4), con riferimento a categorie di macchine ed apparecchiature individuate dal CIPI (art. 1 comma 5) e secondo modalità, tempi e procedure per la presentazione delle domande e per l'erogazione stabilite con decreto dello stesso Ministro dell'industria (art. 1 comma 6). La legge, dispone inoltre la non cumulabilità dei contributi stessi con quelli previsti da altre leggi statali, regionali o delle Province (art. 1 comma 10) e prevede la copertura finanziaria degli oneri relativi mediante il fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui alla 1. 17 febbraio 1982 n. 46.
Ad avviso della Provincia autonoma di Bolzano tale disciplina in quanto applicabile in tutto il territorio nazionale e, pertanto, anche in quello della stessa Provincia risulterebbe lesiva: a) delle competenze legislative ed amministrative provinciali in materia di « incremento della produzione industriale » (art. 9 n. 8 st. spec. Trentino-Alto Adige) e di « artigianato » (art. 8 n. 9 stesso statuto), per il fatto di avere regolato analiticamente un settore costituzionalmente riservato alla Provincia affidando tutti i poteri relativi allo Stato, « senza neppure prevedere una qualche forma di consultazione della stessa Provincia »; b) dell'autonomia finanziaria riconosciuta alla Provincia e regolata, per l'incremento delle attività industriali, dall'art. 15 st. spec. (che ha trovato attuazione nell'art. 5 d.P.R. 31 luglio 1978 n. 1017), nonché, per i profili generali, dagli artt. 78 e 79 stesso statuto, dal momento che la legge impugnata è intervenuta direttamente in un settore di competenza provinciale, mentre si sarebbe dovuta limitare ad assegnare una quota del finanziamento statale previsto, lasciando poi alla Provincia la possibilità di disporre autonomamente dello stesso.
2. Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, al fine di chiedere il rigetto del ricorso.
La difesa statale rileva preliminarmente come l'art. 11. n. 696 del 1983 disciplini una particolare forma di utilizzazione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica istituito con l'art. 14 l. 17 febbraio 1982 n. 46 recante « Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale »: di talché la normativa contenuta nella legge impugnata si limiterebbe soltanto a rispecchiare la disciplina posta negli artt. 14-19 1. n. 46 del 1982 al fine « di favorire la realizzazione di programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi, sulla base di priorità stabilite dal CIPI con riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale ».
La legge in contestazione si porrebbe quindi « fuori delle materie "incremento della produzione industriale" ed "artigianato" riservate alla competenza provinciale dalle norme statutarie, trattandosi piuttosto di normativa intesa alla realizzazione di princìpi di programmazione economica nazionale ». Di conseguenza, non risulterebbe neppure violata l'autonomia finanziaria della Provincia disposta dagli artt. 15 e 78 st., dal momento che « l'attribuzione di una quota degli stanziamenti disposti per gli interventi dello Stato nei settori di competenza delle Province non è statutariamente e quindi costituzionalmente garantita, ma può essere derogata da diverse disposizioni contenute nelle leggi di programmazione nazionale ».
3. In prossimità dell'udienza di discussione la Provincia autonoma di Bolzano ha prodotto memoria al fine di Sviluppare le tesi enunciate nel ricorso.
Considerato in diritto:
1. Con il ricorso di cui è causa la Provincia autonoma di Bolzano impugna l'art. 1 - con riferimento particolare ai commi 4, 6 e 10 - l. 19 dicembre 1983 n. 696, recante « Norme concernenti l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi », per violazione degli artt. 8 n. 9, 9 n. 8, 15, 16, 78 e 79 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (st. Trentino-Alto Adige) e delle relative norme di attuazione (d.P.R. 31 luglio 1978 n. 1017).
Tale impugnativa viene motivata sia con riferimento all'asserita invasione delle competenze statutariamente spettanti alla Provincia autonoma in materia di « incremento della produzione industriale » e di « artigianato » (art. 9 n. 8 e 8 n. 9 st. spec. e delle relative norme di attuazione), sia in relazione all'asserita lesione dell'autonomia finanziaria riconosciuta alla Provincia in tema di interventi nei settori di competenza provinciale e, in particolare, di interventi per l'incremento della produzione industriale (artt. 15, 78, 79 st. spec. e delle relative norme di attuazione).
2. Il ricorso non è fondato.
La l. 19 dicembre 1983 n. 696 ha disposto uria serie di misure di intervento finanziario destinate a favorire in tutto il territorio nazionale la produzione industriale delle medie e piccole imprese, nella prospettiva di un ammodernamento dei processi produttivi collegato all'introduzione di tecniche di automazione e di controllo elettronico.
In tale prospettiva, la legge di cui è causa rappresenta uno» sviluppo della disciplina in precedenza posta con la l. 17 febbraio 1982 n. 46 in tema di « interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale »: disciplina mediante la quale si è provveduto ad istituire, presso il Ministero dell'industria, il « Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica », Con il compito di finanziare i programmi delle imprese « destinate ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti e processi produttivi, già esistenti » (art. 14 commi 1 e 2). La stessa l. n. 46 ha previsto altresì:
a) la competenza del CIPI a stabilire le condizioni di ammissibilità agli interventi del fondo e a graduarne la priorità « avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale » nonché a determinare le modalità per l'istruttoria delle domande di concessione (artt. 14 comma 3 e 16 comma 1);
b) la competenza del Ministro dell'industria a stabilire le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi; a deliberare gli interventi, previo parere di un apposito comitato tecnico; a stipulare i contratti con le imprese beneficiare; a liquidare gli impegni di spesa; a revocare, o interrompere, in caso di inadempimento, le concessioni (art. 16 comma 2 ss.);
c) l'obbligo per il Governo di riferire annualmente al Parlamento sulla determinazione dei fondi, sullo stato di avanzamento dei programmi e sui risultati ottenuti (art. 17);
d) la copertura finanziaria del fondo a carico del bilancio statale, con la riserva di una quota, pari al 20 % degli stanziamenti, a favore del settore delle piccole e medie industrie (art. 18).
3. Dall'insieme di tali disposizioni risulta, dunque, evidente il carattere di normazione generale sulla programmazione economica che la disciplina posta dalla 1. n. 46 del 1982 in tema di innovazione tecnologica, con riferimento a « settori dell'economia di rilevanza nazionale », viene ad assumere: carattere che non può non riflettersi anche nei confronti della disciplina formulata con la 1. n. 696 del 1983, oggetto dell'impugnativa, dal momento che - come rileva la difesa dello Stato - gli interventi disposti in questa legge si limitano a ricalcare, per i settori delle piccole e medie imprese, i princìpi già enunciati nella 1. n. 46, fino a utilizzare, per la copertura degli oneri relativi, la stessa quota del Fondo speciale riservata al settore delle piccole e medie imprese dall'art. 18 di tale legge.
Ma una volta riconosciuto il contesto unitario che collega i contenuti della 1. n. 696 del 1983 alla disciplina posta con la 1. n. 46 del 1982 sono destinate anche a cadere le censure formulate, con il ricorso di cui è causa, nei confronti della prima legge, tanto con riferimento al profilo relativo all'invasione della competenza provinciale, quanto con riferimento al profilo connesso all'asserita lesione dell'autonomia finanziaria della Provincia.
In relazione al primo profilo, sarà, infatti, la rilevanza nazionale dell'interesse posto ad oggetto della normativa impugnata - interesse incentrato sullo sviluppo tecnologico delle imprese e sull'automazione dei processi produttivi a giustificare la presenza di una disciplina statale non condizionata da limiti territoriali; mentre, in relazione al secondo profilo, sarà il carattere di « norma generale sulla programmazione economica », riconoscibile nella disciplina di cui è causa, a rendere operante la deroga al meccanismo ordinario di finanziamento (mediante assegnazione alla Provincia di quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio statale) prevista dalla prima parte dell'art. 15 st. spec. in tema di interventi finanziari per l'incremento delle attività industriali.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 l. 19 dicembre 1983 n. 696 sollevata, con riferimento agli artt. 8 n. 9, 9 n. 8, 15, 16, 78 e 79 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 ed alle relative norme d'attuazione (d.P.R. 31 luglio 1978 n. 1017), dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso di cui in epigrafe.
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