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Sentenze della Corte costituzionale
1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 646 del 16.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 646 del 16.06.1988
Provvedimento di accertamento della demanialità - Non costituisce titolo idoneo per l'intavolazione del bene
Attendere, processo in corso!
Sentenza (9 giugno) 16 giugno 1988, n. 646; Pres. Saja - Red. Conso
Ritenuto in fatto:
1. Con d. 11 febbraio 1983, il Giudice tavolare di Monguelfo disponeva il trasferimento, libero da aggravi, della p.f. 1587 in P.T. 82/II C.C. Anterselva nella P.T. 318/11 stesso C.C. di appartenenza del Demanio pubblico - ramo acque - della Provincia di Bolzano.
Nel corso del procedimento sul reclamo proposto avverso tale provvedimento dalla s.n.c. Alpina di Prugger Reinhold & Co., il Tribunale di Bolzano ha sollevato, in riferimento agli artt. 8 e 9 st. spec. reg. Trentino-Alto Adige, questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art.
14-bis
l. prov. Bolzano 12 luglio 1975 n. 35, inserito con l'art. 12 l. prov.
Bolzano
2
luglio 1981 n. 16.
Per quanto riguarda la rilevanza della questione, il giudice remittente osserva che il reclamo è stato proposto avverso il decreto del giudice tavolare di Monguelfo, il quale ha ordinato l'intavolazione della proprietà del lago di Anterselva a favore della Provincia di Bolzano sulla base di un decreto del Presidente della Giunta provinciale adottato in forza della disposizione denunciata, e che,, quindi, il reclamo stesso dovrebbe essere accolto, ove la Corte dichiarasse l'illegittimità della norma che qualifica il decreto di accertamento adottato dalla Provincia come titolo idoneo per ottenere l'intavolazione.
Per quanto riguarda la non manifesta infondatezza, la norma denunciata viene ritenuta in contrasto con gli artt. 8 e 9 st. spec. reg. Trentino Alto-Adige, i quali prevedono la potestà legislativa della Provincia nelle sole materie dei porti lacuali, degli acquedotti e delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria, nonché dell'utilizzazione delle acque pubbliche, con esclusione delle grandi derivazioni per scopi idroelettrici.
Non sarebbe possibile, ad avviso del giudice
a quo,
estendere queste materie, relative alla pura disciplina dell'amministrazione delle acque già definite come acque pubbliche al diverso settore rappresentato dalla normativa sull'« esistenza del diritto demaniale, con i relativi poteri di regolare i requisiti, i poteri amministrativi di accertamento, le procedure, gli atti
e i loro effetti anche tavolari pure nei confronti dei privati proprietari apparenti ».
Inoltre, la disposizione impugnata risulterebbe non rispettosa dei princìpi dell'ordinamento giuridico dello Stato (art. 4, richiamato dall'art. 8 st. spec.) o almeno dei princìpi accolti dalle leggi dello Stato (art. 5, richiamato dall'art. 9 st.), là dove attribuisce all'Amministrazione interessata il potere di dirimere conflitti in ordine alla demanialità, con effetti sulle iscrizioni tavolar!, mentre la legislazione statale riserva al giudice l'accertamento del diritto reale, sia pur demaniale, e limita il potere dell'amministrazione all'atto traslativo coattivo in via di esproprio (art. 33 lett.
c
e lett.
d
l. tavolare, allegata al r.d. 28 marzo 1929 n. 499, e successive modificazioni).
2. La Provincia di Bolzano si è costituita in giudizio sostenendo l'infondatezza della questione proposta.
La Provincia osserva che la previsione di un potere di accertamento rimesso alla Giunta o al suo Presidente, oltre tutto suscettibile di annullamento da parte del giudice amministrativo, non altera sostanzialmente il regime giuridico della proprietà pubblica prefigurato dalle leggi statali.
La norma, che consente l'intavolazione sulla base del decreto di accertamento della demanialità, rappresenta il necessario collegamento del sistema generale con lo speciale regime della pubblicità tavolare vigente nella Provincia di Bolzano, ma, ove il decreto di accertamento risultasse illegittimo, la sentenza definitiva consentirebbe al privato di ottenere la nuova intavolazione a proprio favore.
Con successiva memoria la Provincia di Bolzano ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni a sostegno dell'infondatezza delle questioni, ribadendole alla pubblica udienza del 23 febbraio 1988.
Considerato in diritto:
l. Il Tribunale di Bolzano mette in dubbio la legittimità costituzionale dell'art. 14-bis della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35 della Provincia di Bolzano - alla cui stregua il Giudice tavolare di Monguelfo ha riconosciuto titolo idoneo per intavolare "a
nome della Provincia" la proprietà di un bene del demanio idrico provinciale il relativo decreto d'accertamento emesso dal Presidente della Giunta provinciale - adducendo nel dispositivo "straripamento di potere legislativo rispetto agli articoli 8 e 9 della L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige), nei sensi di cui in motivazione".
Dal rinvio alla parte motiva si ricava, più precisamente, che l'art. 14-bis della L.P. 12 luglio 1975, n. 35 della Provincia di Bolzano, inserito dall'art. 12 della
L.P. 2 luglio 1981, n. 16
della Provincia di Bolzano, viene censurato sotto due profili. In via principale, perché risulterebbero travalicati "i limiti di competenza legislativa per materia" spettante alla Provincia di Bolzano in forza dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 5), il quale, per quanto riguarda il settore delle acque pubbliche, attribuisce competenza legislativa alla Provincia "solamente" con l'art. 8 n. 11 (porti lacuali), n. 17 (acquedotti) e n. 24 (opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria) e con l'art. 9 n. 9 (utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico). In via subordinata, perché, anche se fosse possibile ricondurre la norma denunciata nell'ambito delle materie di cui all'art. 8 oppure delle materie di cui all'art. 9, essa, in un caso, supererebbe il limite del rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, limite indicato dall'art. 4, e, nell'altro caso, supererebbe il limite del rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, limite indicato dall'art. 5 della L.Cost. 26 febbraio 1948, n. 5
(stesso Statuto).
2. A venire posti in discussione, sotto entrambi i profili dedotti, sono tanto il conferimento di "poteri amministrativi di accertamento" della demanialità ad organi della Provincia di Bolzano, quanto l'attribuzione di particolari "effetti" sulle iscrizioni tavolari ai provvedimenti definitivi emessi nell'esercizio di quei poteri. L'art. 14-bis della L.P. 12 luglio 1975, n. 35 della Provincia di Bolzano, consta, invero, di dieci commi, i primi otto dei quali regolano dettagliatamente la forma, il contenuto e l'"iter" procedimentale dell'atto di accertamento della demanialità, mentre il nono conferisce efficacia di titolo per l'intavolazione all'atto divenuto definitivo ed il decimo sottrae l'atto definitivo all'applicabilità delle norme sui masi chiusi.
Peraltro, nonostante lo stretto legame esistente fra queste disposizioni, tendenzialmente finalizzate le prime otto alle previsioni racchiuse nelle ultime due, la questione di legittimità qui esaminata è da ritenersi circoscritta al nono comma.
È, infatti, tale comma la norma sulla quale il decreto tavolare del Pretore di Bolzano ha basato il "decisum" oggetto del reclamo proposto al giudice "a quo", secondo le linee di sviluppo proprie di una vicenda giudiziaria incentrata, sin dal ricorso iniziale, sull'idoneità di un atto d'accertamento emesso dal Presidente della Giunta provinciale a valere quale titolo per intavolare "a nome della Provincia" la proprietà del bene ivi considerato.
3. La questione è fondata.
Decisiva si rivela la doglianza trasfusa nel primo dei due profili dedotti, con conseguente assorbimento del secondo, a quello subordinato.
Che fra le competenze della Provincia di Bolzano non rientri la possibilità di configurare legislativamente nuovi titoli "per l'intavolazione della proprietà" dei beni del demanio idrico emerge - prima ancora che da un'analitica ricerca dei contenuti sottostanti alle espressioni usate negli artt. 8 e 9 del Testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ( D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) - dal raffronto con la potestà legislativa spettante alla Regione ai sensi dello stesso Testo unificato e, più in particolare, dal suo art. 4 n. 5, che esplicitamente include tra le materie di competenza regionale l'"impianto e tenuta dei libri fondiari".
Poiché, con riguardo al territorio del Trentino-Alto Adige (come pure al territorio del Friuli-Venezia Giulia), la nozione di libro fondiario rimanda "in primis" al "libro maestro costituito dalle partite tavolari" (cfr. art. 2, primo comma, del Nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 429, e modificato in molte delle sue disposizioni dalla legge 29 ottobre 1974, n. 594), senza mai distinguere le iscrizioni relative ai beni del demanio idrico da tutte le altre iscrizioni tavolari (art. 8 del Nuovo testo), è da escludere che lo Statuto speciale possa legittimare la Provincia autonoma di Bolzano all'emanazione di norme legislative preordinate ad incidere sull'intavolazione della proprietà dei beni del demanio idrico provinciale. Tanto più quando, come nel caso dell'art. 14-bis, nono comma, della legge 12 luglio 1975, n. 35, l'incidenza giunge al punto di riconoscere efficacia di titolo per l'intavolazione ad un tipo di provvedimento appositamente configurato dalla Provincia. Del resto, la stessa competenza della Regione in materia di libri fondiari viene di solito intesa come meramente integrativa della legislazione statale, con precipuo riferimento all'organizzazione ed all'apprestamento delle strutture necessarie per l'acquisizione e conservazione delle scritture, non anche ad aspetti sostanziali. Infatti, per espresso dettato dell'art. 29 delle Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvate con D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49, nemmeno le leggi della Regione possono derogare alle norme statali in "materia di efficacia dei libri fondiari", formula che richiede la previa individuazione dei titoli in forza dei quali possono eseguirsi le intavolazioni (artt. 31-34 del Nuovo testo) e, quindi, cominciare ad esplicarsi i relativi effetti.
4. Anche le argomentazioni accuratamente svolte nelle ampie memorie difensive della Provincia vanno rapportate a quanto fin qui detto.
Anzitutto, il fatto che non vengano in discussione, per ragioni di rilevanza, le parti dell'art. 14-bis della legge 12 luglio 1975, n. 35, attraverso le quali la Provincia di Bolzano, Ente titolare di demanio idrico, disciplina al suo interno il potere di emettere atti diretti ad accertare la demanialità dei relativi beni, lascia del tutto impregiudicate le considerazioni secondo cui tale potere sarebbe collegato non alla competenza legislativa della Provincia nella materia delle acque, bensì al generale potere che ogni Ente pubblico ha di dichiarare la demanialità dei beni che a tale titolo gli appartengono.
D'altra parte, come riconosce la stessa difesa della Provincia, il punto cruciale della questione sta nel verificare se l'art. 14-bis, nono comma, della legge 12 luglio 1975, n. 35, abbia o no individuato, in corrispondenza ai decreti definitivi d'accertamento della demanialità provenienti da organi della Provincia, "ulteriori titoli per le intavolazioni, oltre quelli previsti" dagli artt. 31 e 33 del Nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, e, più particolarmente, dalla lettera d) dell'art. 33, ove tra gli atti, in forza dei quali le intavolazioni possono eseguirsi, figurano inclusi i "provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa, che importino trasferimento totale o parziale della proprietà di un immobile o di un diritto tavolare o la sua modificazione e estinzione".
Alla risposta negativa propugnata dalla difesa della Provincia - sia in base alla circostanza che la disposizione appena riprodotta si esprime in termini tanto generali da rinviare a "qualunque atto amministrativo definitivo", sia in base al rilievo che, comunque,
l'elencazione ivi contenuta non è tassativa, costituendo esemplificazione e specificazione di quanto previsto dall'art. 31, il quale "si riferisce più ampiamente e genericamente a tutti gli atti pubblici", così da non consentire di ricavare "ragioni per escludere gli atti d'accertamento della demanialità provenienti dal soggetto titolare del demanio in questione" è di ostacolo il duplice dato che emerge dall'art. 4 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, n. 5, in favore della Regione Trentino-Alto Adige, e dall'art. 29 del D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49, in favore dello Stato. Entrambi portano a concludere nel senso che gli artt. 31 e 33, primo comma, lettera d), del Nuovo testo della legge generale sui libri fondiari non possono intendersi riferiti, come, invece, ritiene la Provincia di Bolzano, l'uno a "qualunque atto pubblico" e l'altro a "qualunque atto amministrativo definitivo", compresi quelli configurati dalla legislazione provinciale, ma debbono intendersi riferiti soltanto agli "atti pubblici" ed ai "provvedimenti definitivi dell'Autorità amministrativa, che importino trasferimento totale o parziale della proprietà o di un immobile o di un diritto tavolare o la sua modificazione e estinzione" configurati dalla legislazione statale o, tutt'al più (ma resta da verificare), dalla legislazione
regionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14-bis, nono comma, della L.P. 12 luglio 1975, n. 35 della Provincia di Bolzano (Ordinamento dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo), nel testo inserito dall'art. 12 della
L.P. 2 luglio 1981, n. 16
della Provincia di Bolzano (Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, relativa all'ordinamento dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo).
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