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In vigore al: 11/09/2012

Corte costituzionale - Sentenza N. 15 del 22.01.1987
Esercizio della professione di ostetrica - dichiarazione di equipollenza dei diplomi conseguiti all'estero

Sentenza (16 gennaio) 22 gennaio 1987, n. 15; Pres. La Pergola – Rel. Borzellino
 
Ritenuto in fatto: Con ricorso depositato il 29 luglio 1978 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano approvata il 14 luglio 1977 e riapprovata il 4 luglio 1978 concernente « Autorizzazione all'esercizio della professione di ostetrica con titolo conseguito all'estero », per contrasto con l'art. 9 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e con l'art. 3 n. 9 d.P.R. 28 marzo 1975 n. 474 contenente le norme di attuazione dello Statuto stesso in materia di igiene e sanità, con riserva allo Stato della competenza in ordine alle professioni sanitarie ed in particolare a quella di ostetrica.
Per contro, osserva il Presidente del Consiglio « pur se non possa parlarsi di formale riconoscimento di effetti giuridici ad un titolo di studio estero, è però certo che il comma 1 dell'art. 2 (rectius 1) della legge impugnata attribuisce alla Giunta provinciale il potere di riconoscere ad un titolo di studio conseguito all'estero i medesimi effetti - al fine dell'esercizio nel territorio della Provincia della professione di ostetrica - di titolo di studio conseguito in Italia ».
Di qui la richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge provinciale impugnata, in relazione agli artt. 5 e 9 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670: testo unificato delle leggi concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).
 
Considerato in diritto: Il Presidente del Consiglio dei Ministri aveva proposto ricorso avverso la legge della Provincia autonoma di Bolzano approvata il 14 luglio 1977 e riapprovata, dopo il rinvio del Governo, il 4 luglio 1978, recante - e fino a quando la materia non venisse diversamente disciplinata con legge statale - "Autorizzazione all'esercizio della professione di ostetrica con titolo conseguito all'estero". Si assumeva che spetta comunque allo Stato, senza possibili prospettazioni di contingente necessità, il riconoscimento, per i fini d'esercizio, di titoli professionali conseguiti all'estero.
Senonché, con successive norme di attuazione dello Statuto speciale contenute nel D.P.R. n. 197 del 26 gennaio 1980, risulta demandato specificamente alla Provincia di Bolzano (art. 6) la dichiarazione di equipollenza dei diplomi o attestati di qualifiche professionali sanitarie ausiliarie acquisiti nei Paesi dell'area culturale tedesca, con validità nell'ambito del territorio provinciale. D'altra parte con l'articolo unico della legge 8 novembre 1984, n. 752, integrato con decreto interministeriale del 16 luglio 1986 dagli appositi prescritti criteri di applicazione, sono state dettate tutte quelle generali disposizioni esaustive, in attesa delle quali - come più sopra precisato - la Provincia di Bolzano erasi risolta a intervenire mediante l'impugnata legge.
Venuta meno, così, la situazione di contrasto costituzionale del ricorso "de quo", va conseguentemente dichiarata cessata la materia del contendere.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe, relativo alla legge della Provincia autonoma di Bolzano, approvata il 14 luglio 1977 e riapprovata il 4 luglio 1978, recante "Autorizzazione all'esercizio della professione di ostetrica con titolo conseguito all'estero".
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