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In vigore al: 11/09/2012

Delibera N. 1021 del 26.03.2007
Determinazione dell'indennità mensile spettante ai componenti il Collegio dei revisori dei conti dell'Azienda sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano

…omissis…

1.     Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti, che non sono dipendenti provinciali, spetta il seguente trattamento economico:

a)     un'indennità di carica annua lorda, fissata nella misura di 19.285,71 Euro, da erogare in 12 mensilità, pari al compenso annuale percepito nell'anno 2006 dai revisori dei conti dell'Azienda sanitaria di Bolzano che non erano dipendenti provinciali;

b)     il rimborso delle spese di pernottamento e di viaggio, documentate e sostenute nello svolgimento dell'ufficio per spostamenti dal comune di dimora abituale avvenuti su incarico o nell'interesse dell'Azienda sanitaria, e precisamente nella misura prevista dal contratto collettivo intercompartimentale del 01.08.2002.

2.     Per i dipendenti provinciali che, in conformità al disposto dell'art. 7 dell'allegato 1, parte I – indennità esistenti - al contratto di comparto per il personale provinciale del 4 luglio 2002, ricoprono la carica di revisori dei conti, è stabilito il seguente trattamento economico:

a)     un'indennità di carica mensile, stabilita nella misura di 362,00 Euro, pari al compenso mensile percepito dai dipendenti provinciali se avessero rivestito la carica di revisori dei conti dell'Azienda sanitaria di Bolzano nell'anno 2006;

b)     il rimborso di tutte le spese di pernottamento e di viaggio, documentate e sostenute  nello svolgimento dell'ufficio e precisamente nella misura prevista dal contratto collettivo intercompartimentale del 01.08.2002.

3.      L'indennità di carica determinata al punto 1.a) ovvero al punto 2.a) viene automaticamente adeguata alle percentuali di aumento dell'inflazione concesse al personale del servizio sanitario provinciale nella contrattazione intercompartimentale, applicando le stesse decorrenze.

4.     Al presidente spetta, in conformità alla delibera della Giunta Provinciale n. 2311 del 16 luglio 2001 citata nelle premesse, un'indennità maggiore e cioè:

a)     nella misura del 20% dell'indennità determinata al punto 1.a, qualora non sia un dipendente provinciale

b)     nella misura del 30% dell'indennità determinata al punto 2.a., qualora sia un dipendente provinciale.

5.     Ai sensi dell'articolo 65/quinquies commi 12 e 15 all'ex direttore generale dell'Azienda sanitaria di Bolzano non viene corrisposto alcun compenso aggiuntivo per il lavoro come revisore dei conti, fino a quando riceverà una retribuzione in base al suo contratto di direttore generale.

6.     Ai revisori dell'Azienda sanitaria viene corrisposto un gettone di presenza di 25,00 Euro.

7.     Qualora la durata in carica del revisore dei conti non coincida con l'esercizio finanziario, il compenso viene ridotto di 1/12 per ogni mese o frazione di mese della durata dell'incarico.

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