In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

Delibera 2 luglio 2012, n. 1008
Modifica dei criteri e modalità relativi agli aiuti per investimenti in imprese intermedie attive nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli

Visualizza documento intero

7. Determinazione delle spese ammissibili

7.1 Gli aiuti agli investimenti vengono calcolati facendo riferimento ai costi degli investimenti materiali risultanti dal progetto di investimento iniziale.

7.2 Le spese sono così determinate:

a) per le strutture per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sulla base dell’elenco provinciale dei prezzi indicativi per i lavori pubblici;

b) per i locali di vendita, gli uffici ed i locali per le maestranze, purché situati presso lo stabilimento, sulla base dei costi per metro quadrato fissati semestralmente per l'edilizia abitativa agevolata.

7.3 Ai fini del calcolo delle spese ammissibili si tiene conto delle entrate degli ultimi cinque anni derivanti da alienazioni o da locazione di immobilizzazioni materiali finanziate con aiuti pubblici. Il rispettivo importo da detrarre dalle spese ammesse può essere ridotto fino al 40 per cento in dipendenza di eventuali plusvalenze o della misura ridotta dei costi ammessi a finanziamento in passato.

7.4 Se l’immobile finanziato con aiuti pubblici è dato in locazione, dai costi ammissi-bili riferiti ad un nuovo investimento edile è detratta la somma di tutti i canoni maggio-rati e/o scontati riferiti ad un periodo massimo di cinque anni; contratti di loca-zione aventi una durata fino ad un anno non vengono presi in considerazione.

7.5 Per i locali di vendita la superficie massima ammessa a finanziamento è pari a 100 m². Per gli uffici la superficie massima ammessa a finanziamento è pari a 300 m², per i locali per le maestranze 500 m².