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In vigore al: 11/09/2012

Delibera 2 luglio 2012, n. 1008
Modifica dei criteri e modalità relativi agli aiuti per investimenti in imprese intermedie attive nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli

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6. Condizioni

6.1 Gli attivi acquisiti devono essere nuovi.

6.2 L’acquisizione degli attivi direttamente collegati ad uno stabilimento può essere considerata un investimento iniziale a condizione che lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito, e che venga comperato da un investitore indipendente.

6.3 Non possono essere concessi aiuti per investimenti che avrebbero come conseguenza un aumento della produzione superiore alle restrizioni e limitazioni eventualmente previste da organizzazioni di mercato che comprendono regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia.