6.1 Gli attivi acquisiti devono essere nuovi.
6.2 L’acquisizione degli attivi direttamente collegati ad uno stabilimento può essere considerata un investimento iniziale a condizione che lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito, e che venga comperato da un investitore indipendente.
6.3 Non possono essere concessi aiuti per investimenti che avrebbero come conseguenza un aumento della produzione superiore alle restrizioni e limitazioni eventualmente previste da organizzazioni di mercato che comprendono regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia.