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In vigore al: 11/09/2012

Delibera 2 luglio 2012, n. 1008
Modifica dei criteri e modalità relativi agli aiuti per investimenti in imprese intermedie attive nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli

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15. Controlli

15.1 Ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modificazioni, i controlli a campione vengono eseguiti annualmente nella misura minima del 6 per cento delle iniziative agevolate.

15.2 I predetti controlli, ad eccezione per le autocertificazioni, non trovano applica-zione con riguardo ad iniziative agevolate, la cui regolare realizzazione è verificata direttamente da funzionari della ripartizione provinciale agricoltura tramite controlli adeguati e sulla base di un apposito verbale di accertamento.

15.3 La scelta delle iniziative da sottoporre a controllo avviene annualmente mediante un’estrazione a sorte effettuata da parte di una commissione composta dal direttore della Ripartizione provinciale agricoltura, o da un suo delegato, dal direttore dell’ufficio competente ad erogare il rispettivo aiuto e dal funzionario addetto. In ordine all’estrazione e al rispettivo esito viene redatto apposito verbale.

15.4 I controlli amministrativi, nonché i sopralluoghi sono eseguiti da impiegati della Ripartizione provinciale agricoltura e convalidati mediante un verbale di accertamento.

15.5 In caso di accertate irregolarità verranno applicate le sanzioni previste dalla vigente legislazione.