13.1 La liquidazione del contributo concesso o del saldo, qualora sia stato erogato l’anticipo di cui al punto 12, avviene su presentazione della relativa domanda di corredata dalla documentazione inerente la spesa ammessa a contributo da parte dei beneficiari e la verifica della sua regolarità da parte dell’Ufficio provinciale competente.
13.2 Con la richiesta di liquidazione finale il richiedente si impegna a rispettare gli obblighi di cui all’articolo 10 per i periodi ivi indicati.
Inoltre il richiedente deve dichiarare, ove necessario, che la denuncia di accatastamento o variazione è stata presentata al catasto urbano e che ogni altro adempimento normativo per iniziare l’attività è stato assolto.