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In vigore al: 11/09/2012

Delibera 2 luglio 2012, n. 1008
Modifica dei criteri e modalità relativi agli aiuti per investimenti in imprese intermedie attive nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli

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12. Anticipi ed acconti

12.1. Con riferimento agli investimenti ammessi alle agevolazioni ai sensi del presente provvedimento, possono essere, dopo aver assunto l’impegno di acquistare ovvero dopo iniziati i lavori, erogati anticipi fino al 50 per cento del contributo concesso ovvero acconti proporzionati ai lavori già eseguiti ed agli acquisti già effettuati e debitamente accertati dai competenti funzionari dell’amministrazione provinciale.

12.2 Nel caso di mancata realizzazione degli investimenti agevolati entro il termine fissato con l’atto di concessione, i beneficiari sono tenuti a restituire le somme erogate, maggiorate degli interessi pari al tasso legale ai sensi dell’articolo 19 della legge provinciale 14 agosto 1996, n. 18.