12.1. Con riferimento agli investimenti ammessi alle agevolazioni ai sensi del presente provvedimento, possono essere, dopo aver assunto l’impegno di acquistare ovvero dopo iniziati i lavori, erogati anticipi fino al 50 per cento del contributo concesso ovvero acconti proporzionati ai lavori già eseguiti ed agli acquisti già effettuati e debitamente accertati dai competenti funzionari dell’amministrazione provinciale.
12.2 Nel caso di mancata realizzazione degli investimenti agevolati entro il termine fissato con l’atto di concessione, i beneficiari sono tenuti a restituire le somme erogate, maggiorate degli interessi pari al tasso legale ai sensi dell’articolo 19 della legge provinciale 14 agosto 1996, n. 18.