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In vigore al: 11/09/2012

Delibera 2 luglio 2012, n. 1008
Modifica dei criteri e modalità relativi agli aiuti per investimenti in imprese intermedie attive nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli

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10. Obblighi

10.1 La concessione dell’aiuto comporta l’obbligo a carico del beneficiario di rispettare la destinazione d’uso degli investimenti edili per almeno dieci anni e degli investimenti tecnici per almeno cinque anni nonché il divieto di alienare tali beni entro i rispettivi periodi di tempo.

10.2 Nel caso di cambio di destinazione o di alienazione del bene prima della scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, i beneficiari sono tenuti, tranne che per cause di forza maggiore, alla restituzione dell’aiuto concesso in proporzione della durata residua del periodo in corso. La durata residua è calcolata dalla data dell’accertamento delle circostanze che comportano la revoca dell’agevolazione fino al termine del rispettivo periodo. L’importo corrispondente è da restituire maggiorato degli interessi legali maturati.