(1) Per il rilascio dell’autorizzazione devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
(2) Per essere adibiti alla monta naturale pubblica, i riproduttori maschi delle specie bovina, suina, ovina e caprina, originari dei Paesi membri della Unione europea e dello Spazio economico europeo, devono essere in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria ed essere iscritti al libro genealogico o registro anagrafico della razza di appartenenza o in un registro di suini riproduttori ibridi. Inoltre devono essere in possesso delle certificazioni sanitarie.