(1) I riproduttori maschi delle specie bovina, suina, ovina e caprina, originari dei Paesi membri della Unione europea e dello Spazio economico europeo, sono ammessi alla riproduzione, in monta naturale purché in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria. e iscritti al libro genealogico o registro anagrafico della razza di appartenenza o in un registro di suini riproduttori ibridi.