(1) Sono vietate la distribuzione e la commercializzazione delle partite di materiale seminale, embrioni o altro materiale riproduttivo che:
(2) La distruzione obbligatoria delle dosi non conformi di materiale seminale e di embrioni deve avvenire rispettivamente presso i centri di produzione dello sperma e presso quelli degli embrioni, alla presenza dei rappresentanti della Ripartizione provinciale Agricoltura e dell'associazione allevatori o di altro ente che tiene il libro genealogico o il registro anagrafico della razza o della specie interessata.
(3) I centri di produzione, i recapiti ed i gruppi di raccolta devono apporre specifiche annotazioni di tale distruzione sul registro di scarico.