(1) La vigilanza sulla regolare applicazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, e del presente regolamento di esecuzione è esercitata dalla Ripartizione provinciale Agricoltura.
(2) I titolari di allevamenti, di stazioni private e pubbliche di fecondazione, di stazioni di inseminazione artificiale, di centri di produzione dello sperma e di recapiti, devono: